ESTRATTO Deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 7.1.2006
(OMISSIS)
DELIBERA
- di applicare per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura del 6,5 per mille;
- di applicare per l’anno 2006 le seguenti aliquote agevolate:
- aliquota agevolata del 4,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune;
- aliquota agevolata del 4,00 per mille per le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
- aliquota agevolata del 4,00 per mille per le unità immobiliari non locate possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente;
- aliquota agevolata del 4,00 per mille per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e per le unità immobiliari regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- aliquota agevolata del 4,00 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da persone fisiche che abbiano stipulato contratti di locazione - registrati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/98 – con altre persone fisiche residenti ovvero con studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari siti nel Comune di Monserrato, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 3 dell’art. 4 della succitata legge n. 431/98;
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aliquota agevolata del 3,00 per mille per gli anni 2006-2007-2008, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.
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Dare atto che, conformemente al Regolamento vigente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale e perciò fruisce anche della detrazione di € 103.29 di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
1. l’unità immobiliare regolarmente assegnata da Cooperative edilizie a proprietà indivisa o dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari a soggetti residenti nel Comune;
2. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3. l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) ovvero al coniuge, se separato o divorziato ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore), nelle quali hanno stabilito la propria residenza, a condizione che tale situazione sia stata formalmente comunicata dal contribuente;
- precisare che il beneficio dell’aliquota agevolata non dipendente dal punto n. 1) verrà concesso esclusivamente se viene presentata dal contribuente istanza in tal senso entro il 31 dicembre dell’anno considerato. Qualora per l’anno precedente si sia legittimamente fruito dell’agevolazione e permangono i requisiti previsti per l’applicazione dell’agevolazione medesima per l’anno corrente, non vi è obbligo di presentare nuova comunicazione. Il contribuente è invece tenuto a comunicare entro il 31 dicembre dell’anno considerato la cessazione del diritto ad applicare l’aliquota agevolata. Le comunicazioni pervenute oltre il 31 dicembre non saranno ammesse all’agevolazione. L’Ufficio Tributi, per agevolare l’adempimento del contribuente, metterà a disposizione appositi gratuiti stampati.