ESTRATTO Deliberazione Giunta Comunale n. 3  del  7.1.2006 

 

(OMISSIS)

 

                                                                        DELIBERA

 

  1. aliquota agevolata del 4,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune;
  2. aliquota agevolata del 4,00 per mille per le  unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
  3. aliquota agevolata del 4,00 per mille  per le unità immobiliari non locate possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente;
  4. aliquota agevolata del 4,00 per mille  per le unità immobiliari utilizzate come abitazione principale da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune e per le unità immobiliari regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
  5. aliquota agevolata del 4,00 per mille  per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da  persone fisiche che abbiano stipulato contratti di locazione -  registrati ai sensi dell’art. 2,  comma 3, della legge n. 431/98 – con  altre persone fisiche residenti  ovvero con studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari  siti nel Comune di Monserrato, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 3 dell’art. 4 della succitata legge n. 431/98;
  6. aliquota agevolata del 3,00 per mille per gli anni 2006-2007-2008,  a favore dei proprietari che eseguono  interventi  volti  al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse  artistico o  architettonico  localizzati  nei  centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure  all’utilizzo  di  sottotetti,   limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.

1.    l’unità immobiliare regolarmente assegnata da Cooperative edilizie a proprietà indivisa o dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari a soggetti residenti nel Comune;

2.    l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà,  di usufrutto o di altro diritto reale di godimento  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata;

3.    l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) ovvero al coniuge, se separato o divorziato ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore), nelle quali hanno stabilito la propria residenza, a condizione che tale situazione sia stata  formalmente comunicata dal contribuente;