LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 504/92 di riordino della Finanza Locale e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 1 prevede con decorrenza 1993 l'istituzione della imposta comunale sugli immobili;
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'ICI dal D.Lgs. 446/97;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 94 del 28.12.1998, dichiarata esecutiva dal CO.RE.CO con ordinanza prot.n. 242/01/99 del 19.2.1999, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili in vigore dal 1.1.1999, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19/00 e con deliberazione di C.C. n° 7 del 18.02.2002;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 6/04 con le quali venivano stabilite le aliquote ICI per l’anno 2004;
RICHIAMATO l’art. 17 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili secondo cui: “1. “La Giunta Comunale stabilisce annualmente, in aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa l’applicazione di una aliquota ridotta e/o di una detrazione d’imposta per le seguenti fattispecie e limitatamente ad un numero di unità immobiliari da quantificarsi:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;
c) l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale ed aventi presso la stessa la residenza anagrafica, ed almeno due dei seguenti elementi: autonomo allaccio Enel, autonomo allaccio idrico, autonoma iscrizione alla tassa rifiuti;
d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione;
e) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
f) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità al 100% risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
CONSIDERATO che a parità di aliquote e detrazioni in vigore l’entrata da iscrivere nel bilancio 2005 è pari a € 1.200.000,00;
RITENUTO confermare per l’anno 2005 le aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2004 ovvero:
- applicazione della aliquota agevolata, senza detrazione alcuna, nella misura del 4 per mille per le fattispecie imponibili di cui all’articolo 17, punti a), b), c), ed e) con il limite di applicazione per n° 2 (due) unità immobiliare per un massimo di tre unità per soggetto passivo;
- confermare la detrazione per la fattispecie di abitazione principale di euro 180 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità al 100% risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche (punto f articolo 17 succitato);
- confermare l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale secondo la definizione del D.Lgs. 504/92 ed applicare la detrazione nella misura di € 130,00;
- confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
RITENUTO altresì precisare, quale indirizzo per l’ufficio, che per dimora abituale di cui all’articolo 17 lettera b) deve intendersi il possesso dei requisiti così come meglio elencati alla lettera c) dello stesso articolo ovvero residenza anagrafica, ed almeno due dei seguenti elementi: autonomo allaccio Enel, autonomo allaccio idrico, autonoma iscrizione alla tassa rifiuti;
DATO ATTO altresì che si intendono confermare i valori di riferimento di mercato per le aree fabbricabili per l’anno 2005, così come deliberati con proprio atto n° 25 del 26/02/02 per l’anno 2002 e confermati per il 2003 e per il 2004;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del Dlgs 18.08.00 n.267 ;
ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art.49 comma 1 del Dlgs 18.08.00 n.267,
a) di prendere atto della premessa;
b) di confermare le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2005 ovvero:
- detrazione di € 130 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale secondo la definizione del D.Lgs. 504/92 e l’aliquota agevolata del 4 per mille;
- detrazione di € 130 e l’aliquota agevolata del 4 per mille per le unità immobiliari di cui al punto d) dell’articolo 17 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale (due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione);
- applicazione della aliquota agevolata nella misura del 4 per mille, senza detrazione alcuna, per le unità immobiliari di cui ai punti a), b), c) ed e) di cui all’articolo 17 del vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili limitatamente a n° 2 unità immobiliari in aggiunta all’unità immobiliare occupata dal soggetto passivo;
- detrazione per le abitazioni principali di proprietà di soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido con invalidità al 100% risultante dal certificato di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche nella misura di euro 180;
- applicazione dell’aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per le restanti fattispecie imponibili;
c) Di confermare il prospetto di determinazione dei valori di mercato per le aree fabbricabili, al di sotto dei quali l’ufficio tributi non procederà ad accertamento d’imposta, per l’anno 2005 come da allegato alla presente;
d) Di precisare che per dimora abituale di cui all’articolo 17 lettera b) deve intendersi il possesso dei requisiti così come meglio elencati alla lettera c) dello stesso articolo ovvero residenza anagrafica, ed almeno due dei seguenti elementi: autonomo allaccio Enel, autonomo allaccio idrico, autonoma iscrizione alla tassa rifiuti.