COMUNE DI MONASTIR

PROVINCIA DI CAGLIARI

 

Deliberazione della Giunta Comunale N. 28

Del 10/03/2006

 

 

OGGETTO: Tariffe I.C.I. anno 2006.

 

L’anno duemilasei, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 8,30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza: PUDDU IGNAZIO

Sono presenti i Sigg.ri Assessori:

FENU MODESTO X

MELIS IGNAZIO X

CINUS GIANLUCA X

PODDESU CONSUELO X

DEIOSSO G. A. MARIO

ZUCCA CARLO XXX

Assiste il Segretario Comunale Dott. Efisio Farris

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, comma I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

- che l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, disponendo in tal modo che, tenuto conto dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000, le relative deliberazioni siano adottate dalla Giunta Comunale;

- che l’art. 58 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

- che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

- che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

RITENUTO di poter accogliere le proposte summenzionate e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di ragioneria;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento I.C.I.;

U N A N I M E D E L I B E R A

Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’ I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006:

1) Aliquota ordinaria 7 per mille

2) Abitazione principale 4.50 per mille

3) Terreni agricoli coltivati direttamente, fabbricati agricoli,artigianali e commerciali utilizzati direttamente per l’attività professionale 5,50 per mille

4) Detrazione prima casa € 103,29 aumentata a € 180,76 per le seguenti categorie:

a) pensionati = soggetto passivo ultrasessantacinquenne single o con coniuge ultrasessantacinquenne titolari di pensione al minimo (quale reddito unico) escluso il reddito dell’unità abitativa;

b) Famiglie numerose = nucleo familiare con almeno 6 componenti il cui reddito familiare non deve superare nel complesso l’importo annuo lordo del minimo vitale stabilito dalla normativa regionale ( pubblicato nel BURAS all’inizio di ogni anno);

c) Famiglie con invalidi = nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidità civile al 100% il cui reddito complessivo imponibile IRPEF, riferito all’anno precedente cui si riferisce imposta, deve rientrare nella soglia del redditometro.

Condizioni preliminari per beneficiare delle detrazioni di cui sopra:

a) i componenti la famiglia, cui fa parte il soggetto passivo, non devono essere titolari di diritti reali (usufrutto, uso ed abitazione) su altri fabbricati oltre l’abitazione principale;

b) sono escluse dall’agevolazione i fabbricati di categoria A/1, A/7, A/9, A/10, e A/11.

ESENZIONI

a) prima casa di persona ultra 65enne ricoverata in modo permanete in ospizio o casa di cura, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) beni comunali esclusi quelli ceduti con regolare contratto di locazione ad enti pubblici;

c) terreni (in area urbana) soggetti a vincolo di inedificabilità, per quanto dura il blocco;

d) tutti gli altri immobili previsti dalla normativa vigente.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52, lettera a)m dell’art.3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si dà atto che nella determinazione delle aliquote , nonché della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D. Lgs, 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

06.03.2006 Rag. Carla Ferrucciu

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Ignazio Puddu F.to Dott. Efisio Farris

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE




Monastir lì 13.03.2006

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale.

IL SEGRETARIO

DOTT. EFISIO FARRIS

Comunicazioni ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.).

n. 1807 del 13.03.2006

 

Per copia conforme all’originale

 

 

 

Monastir, il 13.03.2006

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Efisio Farris

 

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