IL VICE PRESIDENTE

 

Apre regolarmente la seduta alle ore 10,00 e, proclamata la validità della stessa, informa il Consiglio che intende sospenderla, in attesa che il Presidente ed altri Consiglieri arrivino, perché impegnati, a Cagliari, in Commissione Circondariale per l’estrazione delle liste.

 

 Si da atto che la seduta viene sospesa dalle ore  10,09 alle ore 10,37.

 

 

IL PRESIDENTE

 

 

alla ripresa dei lavori, da atto che, durante la pausa, oltre lui sono arrivati anche i Consiglieri  Cappai,  Ambu,Canetto, per cui  i presenti risultano essere  16.

 

Preliminarmente comunica  che è giunta una lettera, che legge, inviata dalla famiglia del defunto Caporal Maggiore Alessandro  Pibiri, che ringrazia l’Amministrazione  per aver riservato un’area cimiteriale per la costruzione  della tomba del loro figlio morto in Irak.

 

Appresso, nominati gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Ragatzu Pietro, Ragatzu Alberto e Melis Giulio, sottopone all’attenzione del Consiglio il primo punto iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “Imposta  Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2007” e cede la parola all’Assessore Monni per illustrare la proposta.

 

Si da atto che è andato via il Consigliere Cappai. Presenti 15.

 

L’Assessore Monni illustra la proposta evidenziando i  punti più salienti e precisando che l’atto va deliberato necessariamente in data odierna,  30 aprile, perché produca i suoi effetti nel 2007.

 

Si da atto che è andato via il Consigliere Contu e che mancano i Consiglieri Ambu, Canetto e Porqueddu. Presenti 11.

 

Il Consigliere Salis Romolo, come Presidente della Commissione Consiliare Bilancio - Programmazione, informa che la finanziaria 2007 prevede espressamente che la competenza della pratica de quo sia del Consiglio e che la stessa, in Commissione, ha riportato il consenso  unanime dei presenti.

 

Si da atto che è rientrato il Consigliere Ambu. Presenti 12.

 

Il Consigliere Ragatzu Pietro interviene per chiedere se sono previste novità per agevolare le giovani copie selargine e, in caso contrario, chiede vengano previste dette agevolazioni.

 

L’Assessore Monni Sergio risponde negativamente al quesito postogli dal Consigliere Pietro Ragatzu, precisando, comunque, che le giovani copie possono rientrare in altre agevolazioni contenute nella proposta.

 

Il Presidente, chiuso il dibattito, mette in votazione la proposta in esame e, con l’ausilio degli scrutatori designati accerta il seguente esito:

 

Consigliere presenti                n.  12

Consiglieri votanti                  n.  10

Voti favorevoli                       n.  10

Astenuti                                 n.    2   (Camba e Ambu)

 

La proposta passa all’unanimità dei votanti.

 

Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al resoconto integrale di seduta.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del D.lgs. 504/92, così come modificato dal comma 156 dell’art. 1 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione delle aliquote e detrazioni in materia di ICI;

ATTESO CHE l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede che il termine per deliberare le aliquote relative ai tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il capo I del titolo I del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

TENUTO CONTO che :

a)    ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, il Comune ha la facoltà di introdurre aliquote diversificate per:

-            immobili diversi dalle abitazioni;

-            immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

-            alloggi non locati;

b)   l’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 fissa la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29 e attribuisce al Comune la facoltà di elevare la detrazione fino al massimo di € 258,23, anche limitatamente alle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico-sociale;

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione, in riferimento a tale previsione normativa, ritiene che una maggiore detrazione debba essere riconosciuta a favore delle seguenti categorie di cittadini “deboli”, a condizione che gli stessi appartengano a nuclei familiari i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari neppure in quota parte  di un’altra unità immobiliare oltre l’immobile destinato ad abitazione principale ed il cui reddito imponibile dell’anno precedente sia compreso nella sfera da zero a € 10.700,00:

-          cassaintegrati;

-          titolari di pensione sociale;

-          disoccupati;

-          anziani con età superiore ai 65 anni;

RITENUTO altresì, che debba essere prevista una agevolazione ulteriore a favore dei portatori di handicap grave e/o invalidi civili al 100%, oltre che per i nuclei familiari ove sia presente un portatore di handicap grave e/o invalido civile al 100 % indipendentemente dalla relativa condizione reddituale;

CONSIDERATO che, onde evitare un aggravio del carico contributivo alle famiglie ed alle attività commerciali-artigianali-industriali, si ritiene opportuno  confermare le aliquote e le detrazioni ICI già in vigore nel 2006;

DATO ATTO, infine, che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta del 12/04/2007;

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 dal Direttore dell’area 9 in ordine alla regolarità tecnica e del Direttore dell’area 3 in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

 

·      Di stabilire, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007 nelle misure seguenti:

-  Aliquota del 40/00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o, nel caso di immobili acquisiti nel II semestre, entro la data di scadenza del saldo, gli interessati, pena la decadenza dal diritto, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva, che produrrà i suoi effetti anche per gli anni successivi nel caso di permanenza dei requisiti previsti nel Regolamento Comunale. L’agevolazione decade con il cessare della concessione in uso gratuito.

 

-  Aliquota del 4,50/00 per gli immobili utilizzati per le attività commerciali (intendendo come tali quelle enunciate nell’art. 2195 del c.c. nonché le attività professionali e di lavoro autonomo) e per le aree agricole produttive;

 

-  Aliquota del 60/00 per tutti gli altri immobili;

·         Di stabilire, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione, che per l’anno 2007 la detrazione ordinaria sarà applicata nella misura di 130,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la stessa potrà essere elevata a 160,00 a favore dei cittadini appartenenti alle categorie dei Cassaintegrati, Soggetti che percepiscono pensione sociale e Disoccupati, purché appartenenti a nuclei familiari il cui reddito imponibile 2006, al lordo della Deduzione per la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11 TUIR e al lordo della Deduzione per oneri di famiglia di cui all’art. 12 TUIR sia compreso tra zero e € 10.700,00 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare oltre l’immobile destinato ad abitazione principale (intendendo come tale i fabbricati posseduti anche pro quota); tale maggiore detrazione potrà essere elevata anche a favore di tutti i soggetti passivi, che pur non rientrando nelle precedenti categorie, appartengono a nuclei familiari con le caratteristiche sopra descritte.

Le detrazioni di cui sopra possono essere maggiorate di:

2)        30,00, da cumulare a quella minima di € 130,00 prevista per la generalità dei contribuenti o a quella di € 160,00, a favore dei portatori di handicap grave e/o invalidi al 100% oltre che per i nuclei familiari ove sia inserito un invalido civile al 100% o un portatore di handicap grave, a condizione che gli stessi non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare (intendendo come tale i fabbricati posseduti anche pro-quota) ed indipendentemente dal reddito imponibile posseduto;

3)      30,00, da cumulare a quella minima di € 130,00 prevista per la generalità dei contribuenti o a quella di € 160,00, a favore degli anziani con età superiore ai 65 anni purché appartenenti a nuclei familiari il cui reddito imponibile 2006, al lordo della Deduzione per la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11 TUIR e al lordo della Deduzione per oneri di famiglia di cui all’art. 12 TUIR non sia superiore ad € 11.900,00 ed i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare (intendendo come tali i fabbricati posseduti anche pro-quota);

·         Di dare atto che:

a)     la maggiore detrazione non sarà concessa nel caso di unità immobiliari classificate come A1-A7-A8;

b)     la maggiore detrazione dovrà essere richiesta mediante compilazione di apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi, da presentare entro il termine stabilito per il versamento in acconto o, nel caso di immobili acquisiti nel II semestre, entro la data di scadenza del saldo;

c)     si procederà all’effettuazione delle necessarie verifiche delle dichiarazioni prodotte per  ottenere le agevolazioni previste dal presente provvedimento al fine di accertarne la veridicità.