COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

 

Deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 24.02.2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l’art. 42, lett. f) del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce la materia impositiva al Consiglio Comunale ad eccezione della determinazione delle aliquote;

VISTO l’art. 48, Comma 2 dello stesso D. Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all’adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto , del Sindaco o degli organi di decentramento;

RITENUTA pertanto in relazione alla competenza residuale statuita dall’anzidetto art. 48, 2° comma, la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento;

ATTESO CHE, l’art. 27, comma 8 della Legge 28.12.2001, n° 448 (Finanziaria 2002) prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

ACCERTATO CHE  con D.l. 30/12/2004 n. 314 è stato differito al 28/02/2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il capo I del titolo I del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

TENUTO CONTO che :

a)    ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, il Comune ha la facoltà di introdurre aliquote diversificate per:

-           immobili diversi dalle abitazioni;

-           immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;

-           alloggi non locati;

b)   l’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 fissa la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29 e attribuisce al Comune la facoltà di elevare la detrazione fino al massimo di € 258,23, anche limitatamente alle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico-sociale;

 

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione, in riferimento a tale previsione normativa, ritiene che una maggiore detrazione debba essere riconosciuta a favore delle seguenti categorie di cittadini “deboli”, a condizione che gli stessi appartengano a nuclei familiari i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari neppure in quota parte  di un’altra unità immobiliare oltre l’immobile destinato ad abitazione principale ed il cui reddito imponibile annuo sia compreso nella sfera da zero a € 10.700,00 e tra € 10.700,00 ed € 11.900,00:

-         cassaintegrati;

-         titolari di pensione sociale;

-         disoccupati;

-         anziani con età superiore ai 65 anni;

 

RITENUTO altresì, che debba essere prevista una agevolazione ulteriore a favore dei portatori di handicap grave e/o invalidi civili al 100%, oltre che per i nuclei familiari ove sia presente un portatore di handicap grave e/o invalido civile al 100 % indipendentemente dalla relativa condizione reddituale;

VISTA la deliberazione adottata in data 26/02/2004 con la quale sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2004;

RITENUTO OPPORTUNO confermare per il 2005 le aliquote e le detrazioni ICI vigenti nel 2004;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.49 del D. lgs 267/2000 dal Direttore dell’area 3° Contabilità - Finanziaria  - Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DELIBERA

 

·        Di stabilire, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 nelle misure seguenti:

-         Aliquota del 4,50/00 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione, , entro il termine stabilito per il versamento in acconto o, nel caso di immobili acquisiti nel II semestre, entro la data di scadenza del saldo, gli interessati, pena la decadenza dal diritto, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva, che produrrà i suoi effetti anche per gli anni successivi nel caso di permanenza dei requisiti previsti nel Regolamento Comunale. L’agevolazione decade con il cessare della concessione in uso gratuito.

 

-         Aliquota del 50/00 per gli immobili utilizzati per le attività commerciali (intendendo come tali quelle enunciate nell’art. 2195 del c.c. nonché le attività professionali e di lavoro autonomo) e per le aree agricole produttive;

 

-         Aliquota del 7%0 per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10) sfitte da oltre 3 anni;

 -    Aliquota del 60/00 per tutti gli altri immobili;

·        Di stabilire, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione, che, per l’anno 2005, la detrazione di € 103,29 relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata:

1)   a € 154,94 a favore delle sottoindicate categorie di cittadini:

a)      Cassaintegrati

b)     Soggetti che percepiscono pensione sociale

c)      Disoccupati

Purchè appartenenti a nuclei familiari il cui reddito sia compreso tra zero e  € 10.700,00 i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari neppure in quota parte di altra unità immobiliare oltre l’immobile destinato ad abitazione principale (intendendo come tale i fabbricati posseduti anche pro quota)

d)     Tutti i soggetti passivi, che pur non rientrando nelle precedenti categorie, appartengono a nuclei familiari con le caratteristiche sopra descritte;

2)        a € 123,95 a favore dei soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a € 11.900,00 ed i cui  componenti non siano proprietari o usufruttuari neppure in quota parte di altra unità immobiliare ( intendendo come tali i fabbricati posseduti anche pro-quota).

3)        detrazione ulteriore di 23,28 da cumulare a quella minima di € 103,29 prevista per la generalità dei contribuenti o a quella spettante sulla base di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, a favore dei portatori di handicap grave e/o invalidi al 100% oltre che per i nuclei familiari ove sia inserito un invalido civile al 100% o un portatore di handicap grave , a condizione che gli stessi non siano proprietari o usufruttuari di altra unità immobiliare intendendo come tale i fabbricati posseduti anche pro-quota)    ed indipendentemente dal reddito imponibile posseduto;

 

4)      detrazione ulteriore di 23,28 da cumulare a quella  spettante sulla base di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, a favore degli anziani con età superiore ai 65 anni purché appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore ad € 11.900,00 ed i cui componenti  non siano proprietari o usufruttuari neppure in quota parte di altra unità immobiliare(intendendo come tali i fabbricati posseduti anche pro-quota);

 

·        Di dare atto che:

a)     la maggiore detrazione non sarà concessa nel caso di unità immobiliari classificate come A1-A7-A8;

b)     la maggiore detrazione dovrà essere richiesta mediante compilazione di apposita  modulistica predisposta dal competente Servizio Tributi, da presentare entro il termine stabilito per il versamento in acconto o, nel caso di immobili acquisiti nel II semestre, entro la data di scadenza del saldo.

c)     si procederà all’effettuazione delle necessarie verifiche delle dichiarazioni prodotte al fine di ottenere le agevolazioni previste dal presente provvedimento al fine di accertarne la veridicità.