C O M U N E D I S I N N A I
Provincia di Cagliari
Prot. 5716
OGGETTO: adempimenti I.C.I. anno 2008
Si comunica che sono confermate le aliquote in vigore per l’anno 2007: abitazione principale e pertinenze 4 ‰; abitazioni diverse da quelle principali 6,50‰; tutti gli altri immobili 6 ‰.
E’ confermata la detrazione comunale per l’abitazione principale nella misura di € 258,00 estesa anche alle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito alle condizioni previste dall’art. 5 del vigente regolamento ICI.
Ulteriore detrazione dell’1,33‰:
ai sensi dell’art. 8, c.2 bis del D.lvo n. 504/92, introdotto dall’art. 1, c. 5 della L. n. 244/07 "dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 ‰ della base imponibile di cui all’art. 5"; pertanto l’ulteriore detrazione va a sommarsi alla detrazione stabilita dal Comune; l’ulteriore detrazione, comunque non superiore a € 200,00, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale sulla quale calcolare l’ulteriore detrazione, deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze.Esclusione:
l’ulteriore detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1 – A8 – A9 e alle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito.N.B.
Relativamente all’imposta dovuta per l’abitazione principale le suddette modalità di determinazione si riferiscono alle norme attualmente vigenti salvo diverse disposizioni legislative che venissero emanate prima del termine di pagamento previsto per l’anno in corso.Agevolazioni:
L’aliquota ridotta del 4‰ per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse si applica:
− alle pertinenze delle abitazioni principali;
− alle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito secondo le modalità previste dall’art. 5 del vigente regolamento ICI limitatamente alla detrazione comunale.
L’aliquota agevolata del 3‰ a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art.1, c. 5 della L n. 449/97.
Rendite:
la rendita catastale dei fabbricati deve essere rivalutata del 5℅; inoltre dal 2007 per gli immobili della categoria catastale "B" il moltiplicatore da applicare alla rendita per la determinazione del valore è variato da 100 a 140;Aree fabbricabili:
i valori minimi sono rimasti invariati rispetto al 2007 e sono a disposizione c/o l’Ufficio URP del Comune di Sinnai e sul sito INTERNET www.comune.sinnai.ca.itTerreni agricoli:
si conferma l’esenzione dall’imposta per i terreni ricadenti in zona urbanistica "E".Denuncia di variazione:
ai sensi dell’art. 37, c. 53 della L. n. 248/2006 è soppresso l’obbligo delle dichiarazione/comunicazione. Ai sensi dell’art. 1, c. 174 della L. 296/2006 resta l’obbligo della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.lvo n. 463/1997, concernente il modello unico informatico. Pertanto vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione (entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si sono verificate le variazioni nel possesso degli immobili o loro modificazioni) nei seguenti casi che danno luogo alle agevolazioni previste dal vigente regolamento ICI ivi previste e alle riduzioni previste dal D.Lvo n. 504/1992:1. agevolazione per le pertinenze delle abitazioni principali;
2. agevolazione per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito secondo le modalità previste dall’art. 5 del vigente regolamento ICI.
3. agevolazione a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, c. 5 della L n. 449/97;
4. riduzione prevista dall’art. 8, comma 1 del D.Lvo n. 504/1992 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
SI INFORMA
1) che i versamenti I.C.I. dovranno essere effettuati nel seguente modo:
Versamento in acconto: (50% dell’imposta dovuta ) entro il 16/06/2008;
Versamento a saldo (comprensivo di eventuale conguaglio) entro il 16/12/2008;
Versamento in un’unica soluzione (imposta dovuta per l’intero anno) entro il 16/06/2008.2) che il versamento per l’anno 2008 deve essere effettuato utilizzando gli allegati bollettini intestati al "
Comune di Sinnai – Riscossioni I.C.I. – C/C n. 19558097, oppure tramite INTERNET sul sito www.poste.it (dove sono disponibili tutte le informazioni e i costi del servizio) o con il mod. F24 (è esclusa la possibilità di compensare debiti ICI o di altra natura con i crediti ICI). E’ regolare il versamento effettuato da un contitolare per conto degli altri in acconto e saldo o in un’unica soluzione purché l’imposta relativa all’anno di riferimento venga totalmente assolta.Ulteriori chiarimenti si possono avere presso l’Ufficio Tributi (tel. 070/7690407) oppure sul sito INTERNET
www.comune.sinnai.ca.it.Sinnai, li 18 aprile 2008
IL RESPONSABILE ICI
(Dott.ssa Anna Rita Escana )