Delib. G.C. n. 22 del 07.03.2005
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con Decreto Legislativo
- la Legge
- che il Decreto Legge n. 314 del
RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
- art. 6, comma 2, D.Lgs n. 504/92, così come modificato ed integrato dall’art. 3 comma 53 della Legge n. 662/1996, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne’ superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
- art. 8 comma 2, D.Lgs n. 504/1992 il quale dispone che, dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 ( € 103,29 ) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- art. 8, comma 3, D.Lgs n. 504/92, cosi come modificato dall’art. 3, comma 55, della L. n. 662/96, il quale dispone che, l’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000 ( € 103,29 ), di cui al comma 2 può essere elevato fino a lire 500.000 ( € 258,23 ), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
- il decreto legislativo
VISTI:
- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato ai sensi dell’art. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del
- la Legge
VISTO il progetto di Bilancio di Previsione per l’anno 2005 da cui risulta: una maggiore spesa di parte corrente rispetto al 2004 di circa Euro 276.000,00 dovute principalmente a:
- maggiori costi del personale derivanti dalla applicazione del nuovo contratto nazionale e costi del personale per il potenziamento della dotazione organica;
- maggiori spese per prestazione di servizi destinate principalmente alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente;
- maggiori spese per trasferimenti destinate principalmente alle funzioni nel settore sociale;
RITENUTO opportuno confermare, per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili già in vigore nel Comune di Castiadas, come segue:
- abitazioni principali: 6 per mille;
- immobili utilizzati per attività artigianale : 6 per mille;
- terreni con destinazione diversa da quella agricola (terreni edificabili): 5 per mille;
- altri immobili diversi dalle categorie suddette: 7 per mille;
RITENUTO altresì di confermare, anche per l’anno 2005, l’importo della detrazione per l’abitazione principale in €. 103,29;
DATO ATTO che questa modulazione tariffaria consente di prevedere un gettito I.C.I. quantificabile in circa €. 415.000,00 che contribuisce a garantire l’equilibrio economico del Bilancio ed e’ indispensabile per consentire il potenziamento dell’organico comunale;
ATTESO che, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario
U N A N I M E D E L I B E R A
1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nel Comune di Castiadas per l’anno 2005, rispettivamente:
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 6 x mille;
- per gli immobili utilizzati per attività artigianali: aliquota del 6 x mille;
- per i terreni con destinazione diversa da quella agricola: aliquota del 5 per mille;
- per gli altri immobili diversi dalle categorie suddette: aliquota del 7 per mille;
2) di stabilire per l’anno 2005 l’importo della detrazione per l’abitazione principale, nella misura di € 103,29;
3) di dare atto che questa modulazione tariffaria contribuisce a garantire l’equilibrio economico del Bilancio ed e’ indispensabile per consentire il potenziamento dell’organico comunale;
4) di preventivare in linea di massima un introito di €. 415.000,00 che affluirà alla risorsa