Delib. G.C. n. 22                                                                                              del    07.03.2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

-  con  Decreto Legislativo  30 dicembre 1992  n. 504 “Riordino della finanza degli Enti territoriali” e’ stata istituita, con decorrenza dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

-  la Legge 28.12.2001 n. 448, all’art. 27 comma 8, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali,  e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

-  che il Decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004, come convertito in Legge 01/03/2005 n. 26,   differisce al 31 marzo   2005 il termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione per l’esercizio finanziario 2005;

 

RICHIAMATE  le seguenti disposizioni:

- art. 6, comma 2, D.Lgs n. 504/92, così come modificato ed integrato dall’art. 3 comma 53 della Legge n. 662/1996, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne’ superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

- art. 8 comma 2, D.Lgs n. 504/1992 il quale dispone che, dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 ( € 103,29 ) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- art. 8, comma 3, D.Lgs n. 504/92, cosi come modificato dall’art. 3, comma 55, della L. n. 662/96, il quale dispone che, l’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000 ( € 103,29 ), di cui al comma 2 può essere elevato fino a lire 500.000 ( € 258,23 ), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali“ secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale l’istituzione  e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (art. 42, comma 2, lett. F), mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione delle stesse in quanto atti non riservati dalla legge al Consiglio ( art. 48, comma 2 );

 

VISTI:

-  il Regolamento Comunale  per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato ai sensi dell’art. 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n.  84 del 29.12.1998 e successive modificazioni;

- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 relativa alla disciplina in materia di Statuto dei diritti del Contribuente;

 

VISTO il progetto di Bilancio di Previsione per l’anno 2005 da cui risulta: una maggiore spesa di parte corrente rispetto al 2004 di circa Euro 276.000,00 dovute principalmente a:

- maggiori costi del personale derivanti dalla applicazione del nuovo contratto nazionale e costi del personale per il potenziamento  della dotazione organica;

- maggiori spese per prestazione di servizi destinate principalmente alle  funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente;

- maggiori spese per trasferimenti destinate principalmente alle funzioni nel settore sociale;

 

RITENUTO opportuno confermare, per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili già in vigore nel Comune di Castiadas, come segue:

- abitazioni  principali:  6  per mille;

- immobili utilizzati per attività artigianale : 6  per mille;

- terreni con destinazione diversa da quella agricola (terreni edificabili):   5 per mille;

- altri  immobili  diversi  dalle categorie suddette:  7 per mille;

 

RITENUTO altresì  di confermare, anche per l’anno 2005, l’importo della detrazione per l’abitazione principale in €. 103,29;

 

DATO ATTO che questa modulazione tariffaria consente di prevedere un gettito I.C.I. quantificabile in circa €. 415.000,00 che contribuisce a garantire l’equilibrio economico del Bilancio ed e’ indispensabile per consentire il potenziamento dell’organico comunale;

 

ATTESO che, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

 

U N A N I M E    D E L I B E R A

 

1)  di   determinare le aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili,  da applicarsi nel Comune di Castiadas per l’anno 2005,  rispettivamente:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 6 x mille;

- per gli immobili utilizzati per attività artigianali: aliquota del 6 x mille;

- per i terreni con destinazione diversa da quella agricola: aliquota del 5 per mille;

- per gli altri immobili diversi dalle categorie suddette: aliquota del 7 per mille;

 

2) di stabilire per l’anno 2005 l’importo della detrazione per l’abitazione principale, nella misura di € 103,29;

 

3) di dare atto che questa modulazione tariffaria contribuisce a garantire l’equilibrio economico del Bilancio ed e’ indispensabile per consentire il potenziamento dell’organico comunale;

 

4) di preventivare in linea di massima un introito di €. 415.000,00 che affluirà alla risorsa 1010010 del Bilancio di Previsione 2005.-