ALIQUOTE E DETRAZIONI (Deliberazione C.C. n. 8 del 29/04/2008)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1.      di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ridotta I.C.I. nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali, al fine di contenere la pressione fiscale a carico dei contribuenti possessori dell’immobile il cui solo utilizzo è quello della residenza per il proprio nucleo familiare; nonché confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 4,50 per mille per le aree edificabili e, infine, di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille per i terreni agricoli e i fabbricati diversi dalle abitazioni principali.

2.      (omissis)

3.       di confermare per l’anno 2008 la detrazione per l’abitazione principale in euro 105, nonché confermare la maggiore detrazione di euro 155 a favore delle seguenti categorie di contribuenti:

a) possessori di reddito derivante da sola pensione, disoccupati e cassintegrati che risultino tali negli ultimi otto mesi antecedenti il termine per la presentazione della comunicazione I.C.I. (ottobre-giugno), a condizione che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non sia stato, nell’anno 2007, superiore a euro 9000;

b) possessori di sola abitazione principale, oppure possessori di sola abitazione principale e di terreni agricoli esenti dall’I.C.I. (terreni incolti e piccoli appezzamenti coltivati ad uso familiare), con unico reddito derivante da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2007, a euro 25000 e con tre o più figli a carico; in caso di comproprietà dell’abitazione col coniuge a carico, la maggiore detrazione va ripartita col coniuge.

4.      Di stabilire altresì che la maggiore detrazione verrà concessa previa richiesta scritta dei contribuenti aventi i requisiti di cui sopra, compilata su appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi e corredata di idonea certificazione, da presentarsi entro il 16 giugno 2008. Per gli immobili acquisiti successivamente al 16 giugno 2008 la maggiore detrazione deve essere chiesta entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta.