LA GIUNTA MUNICIPALE
(omissis)
DELIBERA
Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ridotta del 4 per mille per il calcolo dell’imposta sulle abitazioni principali, al fine di contenere la pressione fiscale a carico dei contribuenti possessori dell’immobile il cui solo utilizzo è quello della residenza per il proprio nucleo familiare.
Di confermare l’aliquota ordinaria I.C.I. per i terreni agricoli e i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, stabilita per l'anno 2004 nella misura del 5,75 per mille.
Di stabilire l’aliquota ordinaria per le aree edificabili nella misura del 4,50 per mille.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
Di stabilire per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale in € 105,00.
Tale detrazione è elevata a € 155,00 a favore delle seguenti categorie di contribuenti:
a) possessori di reddito derivante da sola pensione, disoccupati e cassintegrati che risultino tali negli ultimi otto mesi antecedenti il termine per la presentazione della comunicazione I.C.I. (ottobre-giugno), a condizione che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non sia stato, nell’anno 2004, superiore a € 9.000,00;
b) possessori di sola abitazione principale, oppure possessori di sola abitazione principale e di terreni agricoli esenti dall’I.C.I. (terreni incolti e piccoli appezzamenti coltivati ad uso familiare), con unico reddito derivante da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2004, a € 25.000,00, e con tre o più figli a carico; in caso di comproprietà dell’abitazione col coniuge a carico, la maggiore detrazione va ripartita col coniuge.
Di stabilire altresì che la maggiore detrazione verrà concessa previa richiesta scritta dei contribuenti aventi i requisiti di cui sopra, compilata su appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi e corredata di idonea certificazione, da presentarsi entro il 30 giugno 2005. Per gli immobili acquisiti successivamente al 30 giugno 2005 la maggiore detrazione deve essere chiesta entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta.