Premesso che con Decreto Legislativo n° 504 del 1992 e successive modificazioni è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamato il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 448 del 28.12.2001, fissa i termini per deliberare le tariffe relative ai servizi locali entro i termini dell'approvazione del Bilancio di previsione;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che differisce il termine per deliberare il bilancio di previsione 2005 da parte degli enti locali;
Considerato che si rende necessario determinare per l'anno 2005 aliquote differenziate in quanto il gettito dell'ICI al 4%° produrrebbe un gettito insufficiente per coprire le spese necessarie rientranti nelle scelte strategiche dell'amministrazione;
Visto che per non penalizzare ulteriormente il comparto agricolo si ritiene opportuno mantenere l'ICI al 4%°, per non imporre un tributo troppo oneroso per l'abitazione principale e per le attività produttive si ritiene equo portare L'ICI al 5%°, per incentivare le locazioni degli immobili sfitti l'ICI al 7%° e il mercato delle aree edificabili che per lungo tempo rimangono inutilizzate si ritiene di assoggettarle al 6%°;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;
Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del suindicato Testo Unico, del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in modo palese
A) di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2005 nelle misure così specificate:
1) - Fabbricati compresi nelle categorie catastali A - B - C - D nonché i fabbricati inagibili e inabitabili aliquota 5 per mille, ad esclusione di quelli di cui al punto 2;
2) - Fabbricati adibiti ad uso civile abitazione non locati o sfitti (si considerano quegli immobili, che seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione o comunque posseduti come residenza secondaria) aliquota 7 per mille;
3) - Aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;
4) - Terreni agricoli aliquota 4 per mille.
B) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,29.