PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Ai sensi del Decreto Legge 27 maggio 2008 n. 93 a decorrere dall'anno 2008, ha deciso di  escludere dall'imposta comunale sugli immobili l’ abitazione principale e le sue pertinenze.

L’esenzione dell’ICI ha effetto per l’immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica. L’esenzione si applica anche alle abitazioni assimilate a quella principale dal regolamento comunale vigente così come meglio chiarito dalla risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datata 04 marzo 2009:

 - quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 - quelle concesse in uso gratuito e destinate a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado.

Continuano a pagare l’ICI gli immobili accatastati in categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

L'esenzione si applica anche nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

Per i soggetti per i quali persiste l’obbligo dei versamenti il Servizio Tributi ricorda le modalità:

 

- versamento in acconto: 50% dell’imposta calcolata con riferimento alle aliquote e alle detrazioni riferite ai dodici mesi dell’anno precedente (2008) – entro il 16/06/2009;

- versamento a saldo (comprensivo di eventuale conguaglio): imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso (2009) – entro il 16/12/2009;

- versamento a saldo in un’unica soluzione: imposta dovuta per l’intero anno calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso (2009) – entro il 16/06/2009.

 

 

 

Aliquote deliberate:                                                     anno 2009                           anno 2008

- aliquota ordinaria                                                         7 per mille                           7 per mille

 

- aliquota  abitazione principale e pertinenze                    5 per mille                           5 per mille

 

Maggiori detrazioni d’imposta spettanti per l’anno 2009 per l’unità immobiliare occupata e adibita ad abitazione principale in relazione alle fasce di reddito prodotto nel 2008 dal singolo contribuente che la detenga a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale che vi abbia stabilito la propria residenza:

1 - € 185,00 nei casi in cui il reddito complessivo è compreso tra € 0,00 e 13.000,99

2 - € 145,00 nei casi in cui il reddito complessivo è compreso tra € 13.001,00 e 18.200,00

3 - € 103,30 nei casi in cui il reddito complessivo è superiore a € 18.200,00

 

Agevolazioni: E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado.

Tale equiparazione, da comprovarsi mediante autocertificazione, anche alla cessione in uso gratuito di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra citate.

 

Rendite: le  rendite dei fabbricati devono essere rivalutate del 5%

 

Dichiarazione: è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione prevista dall’art. 59, comma1 lettera I) n.1), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 numero 446. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

 

Aree fabbricabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione.

 

Terreni agricoli: si conferma l’esclusione dall’applicazione dell’imposta per le aree ricadenti in zona “E”.

 

SI INFORMA :

- che il versamento per l’anno 2009 deve essere effettuato sul C.C.P Numero 72370117 intestato a Comune di Pula Servizio  Tributi  Riscossione I.C.I., utilizzando i bollettini allegati, oppure tramite INTERNET sul sito www.poste.it (dove sono disponibili tutte le informazioni e i costi del servizio);

 

- è regolare il versamento effettuato da un contitolare per conto degli altri in acconto e a saldo o in un’unica soluzione purché l’imposta  relativa all’anno di riferimento venga totalmente assolta.

 

Si ricorda che lo Sportello Tributi è aperto al pubblico il lunedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00  e il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 – Tel. 070 92440328 / 360.

  

 

Distinti Saluti

                                                                                                                                                      Il Responsabile del Settore Tributi                 

                                                                                                                                                              Dott.ssa Lucia Cani