D E L I B E R A  

 

 1.Di determinare per l’anno 2007 l'aliquota sull'Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti  misure:

 

a)      5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

      b)   5 per mille Ai fabbricati aventi contemporaneamente le seguenti caratteristiche      catastali, di ubicazione, di titolarità della proprietà:

 

a) catastali:

appartenenza ad una delle seguenti categorie catastali

C 1 ( negozi e botteghe), C 2 ( magazzini e locali di deposito), C 3 laboratori per arti e mestieri), D 1 (opifici), D 7 ( fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibile di di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), D 8 ( fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibile di di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);

 

b) di ubicazione:

ricadano all’interno del centro abitato come definiti dal Piano Urbanistico Comunale vigente per ciascun periodo d’imposta;

 

c) di titolarità della proprietà:

i proprietari siano i titolari di attività commerciale, artigianale o industriale in esso esercitata funzionalmente e continuativamente;

i proprietari risiedano stabilmente nel Comune di Isili;

 

            Ai fini dell’applicazione dell’aliquota, per residenza si intende l’iscrizione del proprietario o dei proprietari nei registri anagrafici della popolazione residente. In caso di variazione della residenza nel corso del periodo d’imposta, l’applicazione dell’aliquota avrà effetto fino alla data di cancellazione del proprietario o dei proprietari dai registri anagrafici.

            In caso di comproprietà dei fabbricati, l’aliquota  si applica esclusivamente ai titolari delle quote di proprietà che siano nelle condizioni previste dal comma 1 alinea 3 e 4.

            L’aliquota si applica ai fabbricati di proprietà delle persone fisiche e delle società di persone.

            L’aliquota non si applica ai fabbricati insistenti nella zona industriale in località Perd’e Cuaddu.

 

c)  7 % per le unità immobiliari diverse dalle precedenti;

 

2. Di confermare altresì la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 504/92, come modificato dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662, nell'importo di € 165,27.-.