PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

*           aliquota del 4 per mille relativamente all’unità immobiliare (limitatamente ai casi in cui non è applicabile l'esenzione dall'imposta di cui all'art.1 D.L.93/08: attualmente trattasi delle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9), e pertinenze ammesse (C6, C2 e C7), adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche residenti nel comune secondo quanto previsto nel regolamento di disciplina dell’imposta;

o        aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari, senza applicazione detrazione e relative pertinenze ammesse (C6, C2 e C7), adibite ad abitazione principale, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado così come previsto dal regolamento comunale;

o        l’esenzione dall’imposta per l’unità immobiliare  limitatamente ai casi in cui è applicabile ai sensi dell’art. 1 D.L.93/08, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9), e pertinenze ammesse (C6, C2 e C7), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata come previsto nel regolamento comunale;

o        aliquota del 4 per mille relativamente all'unità immobiliare, con applicazione della relativa detrazione,  e relative pertinenze ammesse (C6, C2 e C7), posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata come previsto dal regolamento;

o        detrazione per abitazione principale pari a € 103,29;

o        aliquota 6,50 per mille (aliquota ordinaria)  - seconde case a disposizione;

o        aliquota 5,00 per mille uffici negozi ed attività produttive:

o        aliquota 7,00 per mille aree fabbricabili;