ICI 2008
Il Consiglio Comunale ha deliberato, in data 28/05/2008, le aliquote ICI per l’anno 2008, nonché il nuovo Regolamento Comunale ICI
(
non appena le relative delibere, attualmente in fase di stesura, saranno definitivamente redatte per la pubblicazione ufficiale, saranno rese disponibili anche nel sito).Si ricorda, inoltre, che con decreto legge n. 93/2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008) è stata stabilita, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Vedi stralcio art. 1 del decreto legge:
Art. 1 (Esenzione Ici prima casa)
1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
(omissis)
Quindi l’esenzione dall’ICI riguarda:
1. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ovvero quelle in cui il soggetto ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria) e rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11;
2. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, posseduta nel territorio del Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
3. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti non locata ovvero occupata da parenti entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale;
4. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a residenza e dimora abituale dal socio assegnatario;
5. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari;
6. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.
In tutti gli altri casi di unità immobiliari,
rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad esse assimilate per legge o per regolamento, si applica l’aliquota deliberata dal Consiglio Comunale, nonché la detrazione prevista per legge di € 103,29.Si sottolinea, inoltre, che nel caso di cui al precedente punto 7.,
l’assimilazione all’abitazione principale della fattispecie ivi descritta, opera solo ed esclusivamente se il soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.Pertanto, se un soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, ubicata nel Comune di Cagliari, possiede a Cagliari (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) un altro immobile destinato a propria abitazione principale, dovrà applicare, in relazione alla propria quota sulla casa coniugale, l’aliquota prevista per gli altri immobili ad uso abitativo, ovvero l’aliquota del 6,5 ‰ (vedi aliquote deliberate).
ALIQUOTE DELIBERATE ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (categorie catastali A/1, A/8, A9) |
4‰ | |
1‰ |
se di proprietà di soggetti di età non superiore a 35 anni, che vi risiedano e abbiano contratto o contraggano matrimonio nel 2008 | |
ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO |
6,5‰ | |
7,0‰ |
per le case sfitte per le quali non venga data dimostrazione di regolare contratto di locazione | |
4‰ |
per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale | |
2,5‰ |
per le case locate per abitazione principale, se il contratto è stipulato in base all’art. 2, comma 3 della Legge 431/98, nonché risulti regolarmente registrato | |
ALTRI IMMOBILI (categorie catastali A/10, B, C, D e TERRENI) |
6,0‰ |