LA GIUNTA COMUNALE

 

 

PREMESSO CHE

·       L’art. 6 del D.Lgs n° 504 del 1992 attribuisce ai comuni la possibilità di determinare l’aliquota per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili, entro i limiti del 4 e del 7 per mille, assegnando la potestà di diversificare l’aliquota entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché stabilisce che l’aliquota possa essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

·       L’art. 8 del suddetto D.Lgs. 504/1992 dispone che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,291, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché dispone che il suddetto importo di € 103,291, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, può essere elevato fino a € 258,228, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale;

·         L’art. 2, comma 4°, della L. n° 431 del 1998 dispone che i comuni possano deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

 

PREMESSO inoltre che

 

 

Aliquote

- 4,3 per mille per l’abitazione principale;

- 6,5 per mille per gli altri immobili ad uso abitativo, con riduzione al 4,3 per mille nel caso di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del suddetto art. 2, comma 3°, della L. 431/1998, nonché risulti regolarmente registrato;

- 5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

 

Detrazioni

€ 185,00 per i soggetti passivi di un nucleo familiare il cui reddito sia pari o inferiore a € 13.000,00, nonché per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap permanente grave, un non vedente, un sordomuto, un invalido civile con invalidità del 100%, un invalido di guerra, individuati e certificati dalle competenti autorità sanitarie locali;

€ 145,00 in caso di reddito del nucleo familiare compreso fra € 13.000,01 ed € 18.200,00 ;

€ 103,291, previste per legge, in caso del reddito del nucleo familiare superiore a € 18.200,00.

 

 RITENUTO necessario

·         confermare la misura delle aliquote e la misura delle detrazioni stabilite per l’anno 2004;

·         precisare i criteri e le modalità per usufruire delle maggiori detrazioni da parte dei contribuenti interessati.

 

 VISTI

·         L’art. 42 del D.Lgs n° 267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il quale stabilisce che il consiglio ha competenza sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

·         L’art. 48 del suddetto D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1° e 2°, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.

 

VISTO il regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI, approvato con delibera consiliare del 21/04/2004, n° 25;

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del suddetto D.Lgs 267/2000;

 

Con voti unanimi legalmente espressi

 

 

 

DELIBERA

 

 

 

 

 

1) Di stabilire, per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

Immobili ad uso abitativo (categorie A/1, A/2, A/3, A,4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11):

 

- 4,3‰, per l’abitazione principale e le pertinenze della medesima abitazione, secondo le condizioni stabilite dal suddetto regolamento comunale sull’applicazione dell’ICI;

- 6,5‰, per gli altri immobili ad uso abitativo, con riduzione al 4,3 per mille nei seguenti      casi:

- immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi del suddetto art. 2, comma 3°, della L. 431/1998, nonché risulti regolarmente registrato;

 - immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale;

   

Altri immobili (categorie A/10, B, C, D, terreni):

 

- 5‰;

 

2) Di approvare, per l’anno 2005, la detrazione per l’abitazione principale nelle seguenti misure:

 

·           € 185,00 per i soggetti passivi di un nucleo familiare il cui reddito sia pari o inferiore a € 13.000,00;

·         € 185,00 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap permanente grave, un non vedente, un sordomuto, un invalido civile con invalidità del 100%, un invalido di guerra, individuati e certificati dalle competenti autorità sanitarie locali, purchè siano rispettate tutte le condizioni stabilite dalla presente delibera, con la sola eccezione del reddito del nucleo familiare;

·           € 145,00 in caso di reddito del nucleo familiare compreso fra € 13.000,01 ed € 18.200,00 ;

·           € 103,291, previste per legge, in caso del reddito del nucleo familiare superiore a € 18.200,00;

 

3) Di escludere l’applicazione delle suddette detrazioni di € 185,00 ed € 145,00 per le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7 e A/8;

 

4) Di precisare che per abitazione principale si intende l’abitazione posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, anche se parzialmente locata, nei casi in cui il contribuente ivi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale;

 

5) Di fissare i seguenti criteri e modalità per poter usufruire delle suddette detrazioni di € 185,00 ed € 145,00:

 

·         I contribuenti interessati, che possiedono i suddetti requisiti, dovranno presentare apposita istanza al Comune entro il termine del 30 novembre del 2005. Nel caso in cui l’immobile venga acquisito nel corso dei mesi di novembre o dicembre 2005, ovvero in questi ultimi mesi l’immobile assuma la qualifica di abitazione principale, l’istanza dovrà essere presentata entro la data prevista per il versamento del saldo per l’ICI. L’istanza ha validità annuale e dovrà essere compilata, preferibilmente, sul modello autocertificativo predisposto dal Comune e messo gratuitamente a disposizione dei contribuenti interessati;

 

·         Le istanze non saranno considerate valide se presentate oltre i termini indicati sopra;

 

·         Il contribuente, presentata nei termini la suddetta istanza, provvederà all’autoliquidazione dell’imposta e procederà ai dovuti versamenti, operando le detrazioni spettanti in ragione del periodo di possesso;

 

·         Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che risiedono nell’abitazione principale nel corrente anno e ai fini del calcolo del reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) dovranno essere sommati i redditi degli abitanti.

 

·         Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario ovvero titolare di diritto reale di cui all’art. 3, comma 1, del D.lgs. 504/1992 per una quota complessivamente superiore al 20% di altri immobili nel comune di Cagliari o in altro comune;

 

·         I redditi del nucleo familiare di cui al punto 2), in base ai quali viene applicata la detrazione d’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, sono quelli relativi al reddito complessivo ai fini IRPEF del precedente anno, quale risulta:

a)      dal modello unico;

b)      dalla certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico;

c)      dal modello 730;

d)      dalla comunicazione della corresponsione dell’indennità di fine rapporto da parte dell’ente erogante;

 

·         In tutti i casi nei quali lo stesso immobile sia utilizzato da più comproprietari come abitazione principale, la detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra ciascuno di essi; l’istanza per la maggiore detrazione potrà essere presentata congiuntamente dai suddetti comproprietari, i quali dovranno debitamente sottoscriverla;

 

·         Nel caso in cui i controlli effettuati dal Servizio Tributi accertassero l’applicazione da parte dei contribuenti di detrazioni non spettanti, sarà richiesto ai rispettivi contribuenti il rimborso della maggiore detrazione operata, maggiorata degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge;

 

6) Di dare alla presente delibera, per motivi d’urgenza, immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267 del 2000.