<< Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Villamassargia (Prov. CI) in materia di aliquota I.C.I. per l'anno 2009 >>.
COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Provincia di Carbonia Iglesias
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 62 del 19.12.2008
COPIA
OGGETTO: |
Determinazione aliquote ICI anno 2009 |
L’anno Duemilaotto il giorno Diciannove del mese di Dicembre alle ore 16,00 nel Comune di Villamassargia
Omissis
IL CONSUGLIO COMUNALE
Omissis
VISTO |
L’art. 4 della Legge suddetta che impone ai Comuni l’istituzione dall’anno 1993 dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), con l’osservanza di principi e criteri direttivi, precisando al punto 6 la facoltà dei Comuni di determinare l’aliquota unica in misura variante dal 4 al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di Bilancio; |
VISTO |
Il D.Lgs. 504/92 “Riordino della Finanza degli enti Territoriali a norma dell’art. 4 della Legge 23/10/1992, n° |
Omissis |
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VISTO |
L’art. 1, comma 156 della L. n° 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) che modificando l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 504/1992, attribuisce specificatamente al Consiglio Comunale la competenza a deliberare l’aliquota I.C.I.; |
RICHIAMATA |
La delibera C.C. n° 45 del 30/11/1992 “Istituzione Imposta Comunale sugli Immobili”, che stabiliva a decorrere dall’01/01/1993 l’aliquota da applicare al 5 per mille; |
RICHIAMATA |
Inoltre |
VISTO |
Il D.L. 27 maggio 2008, n° 93, convertito con modificazione dalla L. 24 luglio 2008 n° |
CONSIDERATO |
Che secondo quanto previsto dal D.L. 93 appena citato, risultano escluse dall’esenzione ICI prevista per l’abitazione principale, le categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la tassazione, con la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 504/1992; |
Omissis |
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DELIBERA
Omissis
2 - di approvare per l'anno 2009 l’aliquota ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) nelle misura di seguito specificata:
ALIQUOTA ORDINARIA (per gli immobili classificati diversamente dall’abitazione principale che gode del diritto all’esenzione e per le aree fabbricabili) |
5,5 per mille |
ALIQUOTA AGEVOLATA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (per le abitazioni principali escluse dal diritto all’esenzione Categorie A1, A8, A9) |
4,5 per mille |
3 - di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale, da applicare agli immobili a ciò destinati ma esclusi dal diritto all’esenzione, nella misura minima prevista per legge (per l’anno 2009 € 103,29);
Omissis