PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO  della Deliberazione adottata dal Comune di Musei (Prov. Carbonia-Iglesias) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2011.

 

 

 

 

 COPIA

 

COMUNE DI MUSEI

Provincia di Carbonia - Iglesias

 

 

 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

 

Adottato dalla GIUNTA COMUNALE

 

N. 19    Del  01-03-2011

 

Oggetto: D.LGS. 30/12/1992, N. 504. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  (ICI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2011.

 

L’anno  duemilaundici  il giorno  uno del mese di marzo  alle ore 12:30, in MUSEI e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nelle persone di:

 

 

“Omissis”

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

“Omissis”

 

 

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

 

1.               DI PROPORRE al Consiglio comunale l’approvazione delle aliquote ICI e detrazioni per l’anno 2011  nella stessa misura del 2010,  e  specificatamente:

 

ESENTE D.L.  N. 93/2008

 

-         Abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7,  A/11), e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7), comprese le unità immobiliari che rientrano nei casi previsti dall’art. 6, c. 3 bis (soggetti passivi non assegnatari della casa coniugale se esistono i presupposti);

 

-         Unità immobiliari a uso abitativo equiparate alle abitazioni principali, e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7),  previste rispettivamente all’art.10 e art. 10 bis del regolamento ICI (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado; unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitario, non locate; unità immobiliari possedute a titolo di nuda proprietà donate dal genitore usufruttuario ai figli, limitatamente a cessioni con atto di donazione o comodato con atto pubblico; unità immobiliari appartenenti a titolo di proprietà od in diritto di superficie a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli  alloggi  assegnati dagli  IACP;

 

ALIQUOTA NELLA MISURA DEL 4,5 PER MILLE

 

-         per le abitazioni principali relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali  A1, A8 e  A9 e relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7) del soggetto passivo residente;

 

-         restano soggette all’imposta (oltre agli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, E A/9), con aliquota e detrazione stabilite per l’abitazione principale  le unità immobiliari dei cittadini italiani residenti all’estero, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, adibita ad abitazione principale, a condizione che non risultino locate;

 

ALIQUOTA NELLA MISURA DEL 4,5 PER MILLE

 

-         Per gli altri immobili  relativi alle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati), gruppo B, gruppo C  e gruppo D;

 

 

ALIQUOTA NELLA MISURA DEL 6,00  PER MILLE

 

-         per le unità immobiliari a uso abitativo tenute a disposizione del soggetto passivo come seconde case o locate;

 

 

ALIQUOTA NELLA MISURA DEL 4,5 PER MILLE

 

     -      per le aree fabbricabili e i terreni agricoli;

 

 

DETRAZIONE  per l’abitazione principale e pertinenze € 106,00;

 

 

2.               DI STIMARE, sulla base delle aliquote e detrazioni così come proposte, il gettito dell’imposta comunale sugli immobili per l'esercizio finanziario 2011 in € 30.000,00.

 

3.                DI DICHIARARE l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

“Omissis”

 

Ai sensi dell’art.18  D.P.R. 28/12/2000,   n.445,  il

sottoscritto attesta che la presente copia  per   uso

amministrativo   è   conforme all’originale .