Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° c., D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Premesso che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, collegato alla finanziaria 2001, stabilisce che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;
Visto l’art. 42 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e l’art. 1 comma 156 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che stabilisce che dal 01.01.2007 le aliquote ICI devono essere stabilite dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta Comunale;
Premesso che il comma 5 art. 1 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), istituisce l’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille sulla base imponibile ai fini I.C.I.;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con atto C.C. n° 07 del 30/04/2008;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U. EE.LL.;
Vista
Ritenuto di confermare per l’anno 2008 le medesime aliquote e detrazioni già applicate per l’anno 2007 relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, come fissate da delibera del C.C. n.6 del 23/02/07;
D E L I B E R A
Di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2008, mantenendo invariate le aliquote e le detrazioni già applicate per l’anno 2007 con atto C.C. n.6 del 23/02/07, come segue:
ü Nel 5 per mille l'aliquota ordinaria sugli Immobili appartenenti a tutti gruppi di destinazione urbanistica (A, B, C, D,E), comprese le abitazioni principali e le seconde case locate;
ü La detrazione per la prima casa è stabilita nella misura di € 103,29, estendendo tale beneficio agli anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ai sensi dell'art. 3 della L. 23/12/1996, n.
ü L'aliquota del 7 per mille per le seconde case abitabili e sfitte, stabilendo che la denuncia e il versamento saranno ragguagliati al periodo di possesso e utilizzo, mentre l'accertamento sarà effettuato dall'Ufficio Tributi attraverso l'acquisizione dei dati relativi alla denuncia dei redditi;
ü Di determinare l'aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
ü Di determinare il valore minimo delle aree fabbricabili, al di sotto del quale verranno prioritariamente effettuati gli accertamenti, secondo i valori appresso indicati:
AREE FABBRICABILI
a) |
Aree comprese nel centro storico |
€ 40,00/mq. |
b) |
Aree comprese nella zona " B 0 " |
€ 50,00/mq. |
c) |
Aree comprese nella zona " B " |
€ 50,00/mq. |
d) |
Aree comprese nelle zone di espansione lottizzate |
€ 40,00/mq. |
e) |
Aree comprese nelle zone di espansione da lottizzare |
€ 10,00/mq. |