Il Consiglio Comunale
Dispositivo della delibera di C.C. n. 33 del 31/03/2008:
Presenti: QUINDICI Con voti favorevoli all’unanimità
PREMESSO CHE:
- l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili -, è stata istituita con il titolo I, Capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
il decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 ha prorogato il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2008, da parte degli Enti Locali, al 31 marzo 2008;
il comma 156, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote dell’IMPOSTA COMUNALE DEGLI IMMOBILI (I.C.I.), al Consiglio Comunale;
l'art. 3, comma 53, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, stabilisce che "l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale";
con proprio atto n. 23 del 24 aprile 2007 era stata determinata, per l'anno 2007, ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili, l’aliquota del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille per l’abitazione principale e del 7 (sette) per mille per tutti gli altri immobili, incluse le aree fabbricabili, con la detrazione per l’abitazione principale di €. 103,29;
l’art. 1, comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone:
" Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 " e che questa ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, prevede l’esclusione per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9.
questa Amministrazione intende confermare anche per l'anno 2008 le aliquote e la detrazione di €. 103,29 in vigore nell'anno 2007, con l’aggiunta della nuova ulteriore detrazione da calcolare secondo il disposto dell’art. 1, comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
lo stesso art. 1, comma 7, della legge sopraccitata prevede che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione è rimborsata al Comune con oneri a carico del bilancio dello Stato;
VALUTATI gli effetti della delibera di C.C. n. 23 del 24 aprile 2007 a riguardo ed in relazione al gettito d'imposta dell'anno 2007, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e
Delibera «des_tipo» Comunale numero «numero_delibera» del «data_seduta» - 2 -
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre più crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
DATO ATTO che intervengono diversi Consiglieri per discutere sull’ulteriore detrazione;
DATO ATTO che sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio tributi e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO di quanto disciplinato dal "Regolamento Generale per la Disciplina e l’Accertamento delle Entrate Tributarie ed in particolar modo dell’I.C.I", approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 24.03.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
Presenti 15
Con voti voti favorevoli unanimità;
DELIBERA