DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010.
L’anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 19,25 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;
Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano presenti i Consiglieri sigg.:
1. Carlo Balloi Sindaco
2. Bua Paolo
3. Pistis Angelo
4. Mulas Angelo
5. Uda Massimo
6. Serra Marco
7. Demuru Graziella
8. Ladu Giorgio
Sono assenti i consiglieri sigg.:
1. Mameli Luca
2. Deiana Ivo
3. Cannas Vincenzo
4. Nasini Roberta
5. Aresu Serenella
Partecipa l’ Assessore Tecnico Usai Sergio
1) Consiglieri assegnati n. 13;
2) Consiglieri in carica n. 13;
3) Consiglieri presenti n. 8;
4) Consiglieri assenti n. 5;
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dr. Carlo Balloi, nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Angelica Sechi;
La seduta è pubblica;
Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
VISTO l’art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Territoriali;
VISTO il D.Lgs 30.12.1992, n. 504, emanato in attuazione della delega predetta;
VISTO il capo I del Decreto Legislativo 504/1992 che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l’applicazione;
VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, il quale ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina ICI;
VISTI in particolare i commi 48 e 51 dell’art. 3 della Legge n. 662/96, che prevedono la rivalutazione delle vigenti rendite catastali urbane e dei redditi dominicali, nella misura, rispettivamente del 5% e del 25%, con decorrenza dall’1.1.1997, ai fini del calcolo dell’ICI;
VISTO il c. 55 dell’art. 3 della L. 662/96, che prevede l’aumento, con decorrenza dall’1.01.97, della detrazione per abitazione principale del soggetto passivo portata ad € 103,30;
VISTO il c. 53 dell’art. 3 della Legge n. 662/96, modificativo dell’art. 6 del D.Lgs 504/92, il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta è deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 né superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificazione entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché in relazione alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il D.L. 27.5.2008 n. 93, convertito con modificazioni in legge 24.7.2008 n.126, ed in particolare l’art.1, commi 1 e 2, ai sensi del quale a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs 504/1002, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.8, commi 2 e 3, del citato decreto 504 del 1992;
VISTO il comma 156 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2007 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
DI confermare per l’anno 2010, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle misure e già in essere nell’anno 2009;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000;
CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi;
1 - Di confermare per l’anno 2010, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle sotto riportate misure e già in essere nell’anno 2009:
a) esenzione: per abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione di ville, castelli e abitazioni di lusso alle quali si applica un’aliquota del 4‰ con detrazione comunale di €. 113,62;
b) 4‰ abitazioni principale concessa a titolo gratuito ad ud un parente entro il II° senza detrazione;
c) 5‰ (cinque per mille) abitazioni secondarie ed aree edificabili;