PREMESSO che l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il titolo I, capo I del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
VISTO che l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 466, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998 n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2007 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26/03/07 con cui sono prorogati al 30 aprile 2007 i termini per l’approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 così come sostituito dall’art. 27 comma 8, della Legge finanziaria n. 488 del 28/12/2001 che stabilisce entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali e per i servizi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali;
VISTO il comma n. 156 della Legge 296 in data 27/12/2006 (finanziaria 2007) che modifica l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/2002 e che attribuisce al Consiglio Comunale le competenze a deliberare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 23/02/2006 con la quale venivano determinate le aliquote per l’anno 2006;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 da parte del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
D E L I B E R A
di confermare, per l’esercizio 2007, le aliquote e la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili così come deliberato dalla G.M. in data 23/02/2006 con atto n.14 nelle seguenti misure:
- 4 per mille per le unita immobiliari e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, persone fisiche, residenti nel Comune. ( detrazione d’imposta € 103,29);
- 4 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta ( genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica da almeno tre anni e salvo che l’immobile non sia già adibito ad abitazione principale da altro comproprietario o titolare di altro diritto reale. (senza diritto alla detrazione di imposta);
- 5,5 per mille per tutti gli immobili che non siano abitazione principale;
- di confermare in € 103,29 (centotre/ventinove) la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze.