VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce i principi generali in materia di finanza propria e derivata, attribuendo ai comuni il potere di stabilire entro i limiti stabiliti dalle leggi speciali la determinazione delle proprie tasse, diritti e tariffe;
VISTO l’articolo 1 comma 156 della legge finanziaria n. 296/2006 che demanda alla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI;
VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO l’articolo 1 della legge finanziaria n. 244/2007 comma 5;
RICHIAMATO l’articolo 1 del decreto legge n. 93 del 27/05/2008, convertito dalla legge n. 126 del 24/07/2008 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
RICHIAMATA la legge n. 133 del 06 agosto 2008;
RITENUTO necessario stabilire le aliquote previste per l’anno 2009;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione espressa in forma palese avente il risultato qui di seguito riportato:
VOTI FAVOREVOLI____________;
VOTI CONTRARI_______________;
ASTENUTI_____________________;
DI CONFERMARE per l’anno di imposta 2009 le seguenti aliquote ICI ed esattamente:
A) Per abitazione principale e relative pertinenze, nei casi stabiliti dalla legge;
B) Alloggi locati ed adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, (tale diritto è subordinato alla presentazione del contratto d’affitto valido ai fini fiscali);
C) Per un periodo comunque non superiore a tre anni, per le unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili ( in questo caso occorrerà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi);
Immobili ( esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze) e terreni dei residenti.
La detrazione per prima casa è di Euro 103,29 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 504/92.