VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce i principi generali in materia di finanza propria e derivata, attribuendo ai comuni il potere di stabilire entro i limiti stabiliti dalle leggi speciali la determinazione delle proprie tasse, diritti e tariffe;

           

            VISTO l’articolo 1 comma 156 della legge finanziaria n. 296/2006 che demanda alla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI;

                       

            VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO l’articolo 1 della legge finanziaria n. 244/2007 comma 5 il quale stabilisce che “ dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5 e che l’ulteriore detrazione, comunque non superiore ai 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;

           

            RITENUTO necessario stabilire le aliquote previste per l’anno 2008;

 

            VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

 

            Con votazione espressa in forma palese avente il risultato qui di seguito riportato:

 

            VOTI FAVOREVOLI____________;

            VOTI CONTRARI_______________;

            ASTENUTI_____________________;

 

DELIBERA

 

            DI CONFERMARE per l’anno di imposta 2008 le seguenti aliquote ICI ed esattamente:

 

    1. ALIQUOTA MASSIMA  del  7 per mille riferita agli immobili posseduti dai non residenti.

 

    1. ALIQUOTA RIDOTTA del 4,7 per mille:

 

A)    Per abitazione principale e relative pertinenze, nei casi stabiliti dalla legge;

B)    Alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

C)    Alloggi locati ed adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, (tale diritto è subordinato alla presentazione del contratto d’affitto valido ai fini fiscali);

D)    Alloggi adibiti ad abitazione principale concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado purchè il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.

E)     Per un periodo comunque non superiore a tre anni, per le unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili ( in questo caso occorrerà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi);

 

    1. ALIQUOTA ORDINARIA  del 6 per mille:

 Immobili ( esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze) e terreni dei residenti.

 

 

La detrazione per prima casa è di Euro 103,29 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 504/92 nonché dell’1,33 per mille fino ad un massimo di 200 euro così come stabilito dall’articolo 1 comma 5 della legge finanziaria n. 244/2007.