VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce i principi generali in materia di finanza propria e derivata, attribuendo ai comuni il potere di stabilire entro i limiti stabiliti dalle leggi speciali la determinazione delle proprie tasse, diritti e tariffe;
VISTO l’articolo 1 comma 156 della legge finanziaria n. 296/2006 che demanda alla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI;
VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO l’articolo 1 della legge finanziaria n. 244/2007 comma 5 il quale stabilisce che “ dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5 e che l’ulteriore detrazione, comunque non superiore ai 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;
RITENUTO necessario stabilire le aliquote previste per l’anno 2008;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione espressa in forma palese avente il risultato qui di seguito riportato:
VOTI FAVOREVOLI____________;
VOTI CONTRARI_______________;
ASTENUTI_____________________;
DI CONFERMARE per l’anno di imposta 2008 le seguenti aliquote ICI ed esattamente:
A) Per abitazione principale e relative pertinenze, nei casi stabiliti dalla legge;
B) Alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
C) Alloggi locati ed adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, (tale diritto è subordinato alla presentazione del contratto d’affitto valido ai fini fiscali);
D) Alloggi adibiti ad abitazione principale concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado purchè il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica.
E) Per un periodo comunque non superiore a tre anni, per le unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili ( in questo caso occorrerà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi);
Immobili ( esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze) e terreni dei residenti.
La detrazione per prima casa è di Euro 103,29 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 504/92 nonché dell’1,33 per mille fino ad un massimo di 200 euro così come stabilito dall’articolo 1 comma 5 della legge finanziaria n. 244/2007.