VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce i principi generali in materia di finanza propria e derivata, attribuendo ai comuni il potere di stabilire entro i limiti stabiliti dalle leggi speciali la determinazione delle proprie tasse, diritti e tariffe;

VISTO l’articolo 1 comma 156 della legge finanziaria n. 296/2006 che demanda alla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI;


VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili;


VISTA la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006;


RITENUTO necessario stabilire le aliquote previste per l’anno 2007;


VISTO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;


Con votazione espressa in forma palese avente il risultato qui di seguito riportato:


VOTI FAVOREVOLI____________;

VOTI CONTRARI_______________;

ASTENUTI_____________________;


DELIBERA


DI CONFERMARE per l’anno di imposta 2007 ed esattamente:


    1. ALIQUOTA ORDINARIA del 7 per mille;


    1. ALIQUOTA RIDOTTA del 4,7 per mille:

Per abitazione principale e relative pertinenze, nei casi stabiliti dalla legge;

Alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Alloggi locati ed adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, (tale diritto è subordinato alla presentazione del contratto d’affitto valido ai fini fiscali;


    1. ALIQUOTA DIFFERENZIATA del 6 per mille:

Immobili ( esclusa l’abitazione principale e le relative pertinenze) e terreni dei residenti


DI APPROVARE l'aliquota ridotta del 4,7 per mille:


Per un periodo comunque non superiore a tre anni, per le unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili ( in questo caso occorrerà presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi);


LA detrazione per prima casa è di Euro 103,29 così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 504/92.