DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 18 DEL 27.04.2007
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2007.
Richiamato il primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n° 296, (Legge finanziaria 2007) che statuisce che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale, "…..con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo…;
Richiamato, altresì, il comma 169 dell’art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 che prevede che gli "enti locali deliberano le tariffe e le aliquota relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 30 novembre 2006, in Gazzetta Ufficiale n° 287 dell’11.12.2006, che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, da parte degli enti locali, è differito al 31.03.2007;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2007, in Gazzetta Ufficiale n° 71 del 26.03.2007, che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 30.04.2007;
Visto, infine, il comma 173 dell’art. 1 della succitata legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’art. 8 del Decreto Legislativo n° 504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. "…….salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.";
Richiamato l’art. 6 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504 che disciplina la determinazione dell’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;
Richiamato altresì l’art. 8 dello stesso decreto, (così come modificato, al comma 2, dalla legge Finanziaria 2007) che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;
Dato atto che sono equiparate ad abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma due (così come modificato dalla legge finanziaria 2007), del decreto legislativo n° 504/1992, anche le unità immobiliari indicate nell’art. 24 del Regolamento I.C.I. approvato con delibera del C.C. n° 5 del 03.02.99;
Richiamata
la propria deliberazione n° 69 del 27.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l’anno 2006, di seguito indicate:
Accertato che l’Ente deve fronteggiare nuovi e maggiori spese determinate, in modo particolare, da:
Ritenuto di aumentare, per l’anno di imposta 2007, nella misura dello 0,5 per mille, l’aliquota da applicarsi alle unità immobiliari considerate "abitazione principale" per espressa previsione legislativa e quelle equiparate secondo l'art. 24 del Regolamento I.C.I. e di ridurre la detrazione spettante per abitazione principale fissandola in € 103,29;
Ritenuto di confermare, per l’anno di imposta 2007, l’aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree edificabili e l’aliquota del 6,5 per mille da applicarsi a tutte le unità immobiliari non costituenti abitazione principale;
Dato atto pertanto, che a seguito delle variazioni, le aliquote e le detrazioni da applicarsi nell’anno di imposta 2007 saranno le seguenti:
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n° 3/DPF che fissa le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 della L. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che si riportano in calce alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
PROPONE DI DELIBERARE
L’adozione del seguente provvedimento deliberativo, per le argomentazioni esposte in premessa e da intendersi integralmente richiamate: