Il Consiglio Comunale
Premesso che l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
Premesso che l’art. 58 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti passivi dell’imposta e di misura della detrazione per l’abitazione principale, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Premesso che l’art. 4 comma 1 del D.L. 08 Agosto 1996 n. 437 stabilisce che i comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
Visto Il comma 156 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) che, modificando il D.Lgs. n. 504/92 ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote I.C.I.;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16/02/2006, con la quale si stabilivano ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) le aliquote e le detrazioni per l’anno 2006 ed in particolare con la quale veniva prevista per l’anno 2006, relativamente all’I.C.I., l’applicazione della detrazione di €. 155,00 per le abitazioni principali e delle seguenti aliquote:
· Aliquota da applicare ai fabbricati adibiti ad abitazione principale: 4,5‰
· Aliquota da applicare a tutti gli altri fabbricati ed alle aree fabbricabili: 5,0‰
Vista la proposta del bilancio di previsione 2007 che rende necessario adottare per l’anno 2007 aliquote e detrazioni I.C.I. in grado di garantire un gettito del tributo che rispetti i previsti equilibri di bilancio;
Ritenuto che per il raggiungimento di tale obiettivo è sufficiente per l’anno 2007 confermare le aliquota al 4,5 ed al 5 per mille, come sopra richiamate;
Ritenuto che alla luce della normativa nazionale e comunale vigente di confermare anche per l’anno 2007, la riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) tramite il concessionario incaricato dal Comune;
Visto Il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504;
Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Lo Statuto Comunale vigente;
Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Dato atto che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti favorevoli n° 8 espressi in modo palese da n° 8 componenti presenti e votanti;
D E L I B E R A
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2007, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare ai fabbricati adibiti ad abitazione principale nella misura del 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille);
2) DI CONFERMARE, per l’anno 2007, un solo fabbricato da adibire a pertinenza dell’abitazione principale e di confermare anche per il medesimo l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare nella misura del 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille);
3) DI CONFERMARE, per l’anno 2007, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare a tutti gli altri fabbricati ed alle aree fabbricabili nella misura del 5‰ (cinque per mille);
4) DI CONFERMARE, per l’anno 2007, la detrazione di €. 155,00 per tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale come espressamente definito dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dal regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
5) DI RICORDARE CHE, per abitazione principale s’intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione od altro diritto reale;
6) DI RIBADIRE CHE, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo va sottratta, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
7) DI CONFERMARE, per l’anno 2007, la riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) tramite il Concessionario incaricato dal Comune;