-      l'aliquota ICI per l'anno 2006 viene determinata come segue:

        4 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze,

        4,5 per mille per i terreni agricoli,

 -   5 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico con superficie complessiva pari o inferiore a 400 mq. (netti di pavimento), in cui il gestore sia anche proprietario dei locali;

-       6 per mille per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili;

 

-       la detrazione ordinaria per l'abitazione principale é pari a €. 103,29;

 

-       La detrazione per abitazione principale viene portata ad euro 170,00 per proprietari che siano portatori di handicap grave stabilizzato o progressivo come definito dal comma 3 dell’art. 3 della Legge 104 del 05.02.1992. Questo vale anche per le famiglie in cui sia compreso e residente un soggetto portatore di handicap grave definito come sopra.

 

-       la detrazione per l'abitazione principale viene elevata a €. 258,23.= annue, esclusivamente a favore di:

A - soggetti titolari di redditi relativi all’anno precedente rispetto a quello cui la domanda si riferisce, di qualsiasi natura, di importo pari o inferiore all'ammontare di euro 6.500,00.=, se appartenenti a famiglie mono-reddito o, con redditi non superiori a euro 11.000,00.=, se appartenenti a nuclei familiari pluri-reddito.

Viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente del nucleo familiare privo di reddito.

B - dei disoccupati, da almeno 6 mesi, maturati al momento della scadenza del pagamento dell'imposta, appartenenti a famiglia mono-reddito e con quest'ultimo di importo pari o inferiore ai casi di cui al punto A.

C - nei casi di cui ai precedenti punti A e B, l'importo lordo dell'imposta non deve superare la somma di €. 361,52.=.

        Nei casi citati non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione.

 

Le situazioni di cui sopra, relative alla maggior detrazione, adeguatamente documentate, dovranno essere oggetto di richiesta all'ufficio preposto, il quale rilascerà apposita autorizzazione alla maggiorazione della detrazione.

 

Si applica l’aliquota dell’abitazione principale anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, al coniuge, anche se separato o divorziato e da essi adibite ad abitazioni principali, limitatamente al solo valore dell’aliquota dell’Imposta, con esclusione di qualsiasi detrazione.