La Giunta comunale di Campoformido con delibera n. 14 del 7 febbraio 2005 ha deliberato:

 

1.  di determinare  l'aliquota I.C.I. dell'anno 2005, nel seguente modo:

 

     - 4 per mille per le unità immobiliari  adibite ad abitazioni principali;

     - 4,5 per mille per i terreni agricoli;

     - 5 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico con superficie complessiva pari o inferiore a 400 mq. (netti di pavimento), in cui il gestore sia anche proprietario dei locali;

     - 6 per mille per le aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili (esclusi quelli precedentemente indicati).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 23543457 intestato al Comune di Campoformido, Servizio Tesoreria.

 

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento comunale per l'imposta comunale sugli immobili, così come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2005:

 

     - la detrazione per l'abitazione principale è pari a Euro 103.29.=;

     - la detrazione per l'abitazione principale spetta nella misura di  Euro 170,00.= per proprietari che siano portatori di handicap grave stabilizzato o progressivo come definito dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 104 del 05.02.1992. Questo vale anche per le famiglie in cui sia compreso e residente un soggetto portatore di handicap grave definito come sopra;

    

3. di elevare a Euro 258,22.= la detrazione per l'abitazione principale  nelle seguenti fattispecie:

    

     A) - soggetti titolari di redditi relativi all'anno precedente rispetto a quello cui la domanda si riferisce, di qualsiasi natura, di importo pari o inferiore all'ammontare di Euro 6.500,00.=, se appartenenti a famiglie mono-reddito o, con redditi non superiori a Euro 11.000,00.=, se appartenenti a nuclei familiari pluri-reddito;

     Viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente del nucleo familiare privo di reddito;

    

     B) - dei disoccupati, da almeno sei mesi, maturati al momento della scadenza del pagamento dell'imposta, appartenenti a famiglia monoreddito e con reddito di importo pari o inferiore all'importo di cui al punto A);

 

     C) - nei casi di cui ai precedenti punti A e B, l'importo lordo dell'imposta non deve superare la somma di Euro 370,00.=;

 

     Nei casi citati non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione.

 

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 comma 6 del Regolamento comunale per l'imposta comunale sugli immobili, lo status di abitazione principale viene riconosciuto anche nei seguenti casi e con la limitazione espressamente prevista per la fattispecie di cui al punto 4 dello stesso art. 8:

 

     1) - unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

     2) - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

     3) - abitazioni di proprietà o usufrutto di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza presso istituti di ricovero o di cura oppure presso parenti stretti, purché l'abitazione resti non utilizzata (quindi né locata, né ceduta in comodato né a qualunque altro titolo);

     4) - abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, al coniuge, anche se separato o divorziato e da essi adibite ad abitazioni principali, limitatamente al solo valore dell'aliquota dell'imposta, con esclusione di qualsiasi detrazione.

 

5.    di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio 2005;