1. di determinare l'aliquota I.C.I. dell'anno 2005, nel seguente modo:
- 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;
- 4,5 per mille per i terreni agricoli;
- 5 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali ed artigianali aperti al pubblico con superficie complessiva pari o inferiore a 400 mq. (netti di pavimento), in cui il gestore sia anche proprietario dei locali;
- 6 per mille per le aree fabbricabili e per tutti gli altri immobili (esclusi quelli precedentemente indicati).
Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 23543457 intestato al Comune di Campoformido, Servizio Tesoreria.
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento comunale per l'imposta comunale sugli immobili, così come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2005:
- la detrazione per l'abitazione principale è pari a Euro 103.29.=;
- la detrazione per l'abitazione principale spetta nella misura di Euro 170,00.= per proprietari che siano portatori di handicap grave stabilizzato o progressivo come definito dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 104 del 05.02.1992. Questo vale anche per le famiglie in cui sia compreso e residente un soggetto portatore di handicap grave definito come sopra;
3. di elevare a Euro 258,22.= la detrazione per l'abitazione principale nelle seguenti fattispecie:
A) - soggetti titolari di redditi relativi all'anno precedente rispetto a quello cui la domanda si riferisce, di qualsiasi natura, di importo pari o inferiore all'ammontare di Euro 6.500,00.=, se appartenenti a famiglie mono-reddito o, con redditi non superiori a Euro 11.000,00.=, se appartenenti a nuclei familiari pluri-reddito;
Viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente del nucleo familiare privo di reddito;
B) - dei disoccupati, da almeno sei mesi, maturati al momento della scadenza del pagamento dell'imposta, appartenenti a famiglia monoreddito e con reddito di importo pari o inferiore all'importo di cui al punto A);
C) - nei casi di cui ai precedenti punti A e B, l'importo lordo dell'imposta non deve superare la somma di Euro 370,00.=;
Nei casi citati non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 comma 6 del Regolamento comunale per l'imposta comunale sugli immobili, lo status di abitazione principale viene riconosciuto anche nei seguenti casi e con la limitazione espressamente prevista per la fattispecie di cui al punto 4 dello stesso art. 8:
1) - unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
2) - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
3) - abitazioni di proprietà o usufrutto di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza presso istituti di ricovero o di cura oppure presso parenti stretti, purché l'abitazione resti non utilizzata (quindi né locata, né ceduta in comodato né a qualunque altro titolo);
4) - abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, al coniuge, anche se separato o divorziato e da essi adibite ad abitazioni principali, limitatamente al solo valore dell'aliquota dell'imposta, con esclusione di qualsiasi detrazione.
5. di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio 2005;