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Provincia di Udine Servizio TRIBUTI-COMMERCIO tel.+39 0432/938.311 - fax +39 0432/938.351 e-mail: tributi@comune.manzano.ud.it Via Natisone, 34 – 33044 MANZANO (UD)
COMUNE DI MANZANO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2010
L’Ufficio tributi del Comune di Manzano già da alcuni anni trasmette ai contribuenti i bollettini per il pagamento dell’I.C.I. già precompilati anche nell’importo dovuto. Il calcolo è effettuato sulla base delle comunicazioni o denuncie presentate, dei controlli finora svolti e dei dati acquisiti dall’Agenzia del Territorio. Rimangono escluse le posizioni sospese perché oggetto di accertamenti e controlli.
ALIQUOTE E DETRAZIONI
Per il 2010, sono state confermate con deliberazione del Consiglio comunale nr. 9 del 19.02.2010 le aliquote già stabilite per gli anni precedenti
* aliquota ordinaria 6 ‰ applicata a fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli.
* aliquota ridotta 4 ‰ applicata all’abitazione principale con il solo riferimento alle categorie catastali A1 – A8 – A 9. Per tali categorie continua ad applicarsi la detrazione prevista per l’abitazione principale pari a 103,29 Euro divisa in parti uguali tra gli aventi diritto.
ABITAZIONE PRINCIPALE ESCLUSIONE I.C.I.
L’art. 1 comma 1) del D.L. 27.5.2008 nr. 93, convertito in Legge nr. 126/2008 prevede l’esclusione dall’I.C.I. della abitazione principale e delle relative pertinenze - eccetto le abitazioni di categoria catastale A1 – A8 – A9.
E’ esclusa dal pagamento I.C.I., l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo “intendendosi per tale fino a prova contraria quella di residenza anagrafica” e le pertinenze ad essa collegate.
Sono escluse dal pagamento I.C.I. anche le unità immobiliari assimilate all’ abitazione principale con regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 93/2008
Ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale vigente sono quindi equiparate all’abitazione principale
1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
3. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione con non risultino locate;
4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
5. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che siano adibite a loro dimora abituale, in base alle risultanze anagrafiche (Tale agevolazione viene riconosciuta, solo dopo la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la concessione in comodato dell'alloggio e il grado di parentela dell'occupante. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi(* vedi modello Dichiarazione uso gratuito*);
L’esclusione si applica anche a favore del coniuge proprietario, ma non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale,o cessazione degli effetti civili del matrimonio, semprechè non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale nel comune di Manzano.
VERSAMENTI
I versamenti possono essere effettuati:
· sul conto corrente postale nr. 11871332 intestato al Comune di Manzano versamento I.C.I. Servizio Tesoreria 33044 – MANZANO;
· presso
· con delega di pagamento modello F24 presso qualsiasi istituto bancario;
SCADENZE
IMPORTO MINIMO
Il versamento non è dovuto se l’importo annuo dell’imposta dovuta non supera i 10,00 euro
RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13 del D.Lgs. 472/97)
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta a titolo di acconto o di saldo, il contribuente può regolarizzare la sua posizione, attraverso il ravvedimento operoso, versando l’importo dovuto entro i 30 giorni successivi alla scadenza insieme alla sanzione del 2,50% calcolata sull’importo non versato e degli interessi legali pari al 3% annuo con maturazione giornaliera.
Il ravvedimento può essere effettuato anche entro un anno dalla scadenza dell’acconto o del saldo, in tal caso la sanzione è pari al 3,00% dell’importo non versato.
L’ufficio tributi fornisce il calcolo ed il bollettino pre-compilato.
DICHIARAZIONE
Il D.L.223/2006, convertito in Legge 248/2006 ha soppresso l’obbligo di presentare sia la comunicazione che la dichiarazione I.C.I. tranne nei casi in cui gli uffici comunali non possono venire a conoscenza di elementi sostanziali per il calcolo dell’imposta (valore venale di aree fabbricabili, richieste di agevolazione, trasferimenti di diritti reali attraverso procedure fallimentari etc.). L’art. 14 del regolamento comunale ICI stabilisce i casi in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione. Il testo del regolamento è reperibile sul sito del Comune di Manzano www.comune.manzano.ud.it
Il modello di dichiarazione è reperibile sul sito www.finanze.gov.it (percorso – fiscalità locale – ICI)
RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Per le somme dovute a seguito di notifica di atti di accertamento, il contribuente può richiedere la rateizzazione alle seguenti condizioni:
presentare domanda scritta e motivata, entro 5 giorni antecedenti la data di scadenza del pagamento dovuto, specificando il numero di rate richiesto
- numero massimo di rate 12 per importi a partire da 840,00 euro e fino a 3.000, euro
- numero massimo di rate 24 per importi superiori a 3.000,00 euro
L’importo rateizzato, comprensivo degli interessi legali, dovrà essere versato in rate costanti mensili posticipate, mentre l’importo delle sanzioni dovrà essere versato entro il 60 gg. dalla notificazione dell’atto di accertamento
Il funzionario responsabile del tributo, accoglie o nega con apposito atto motivato la rateizzazione, l’ufficio fornisce i bollettini precompilati necessari al pagamento in caso di accoglimento della domanda.
Il mancato pagamento alla scadenza, anche di una sola rata, fa decadere il debitore dal beneficio della rateizzazione.