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SI PROPONE

 

 

1.  di adottare per l'anno d’imposta 2008 ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504 le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

ALIQUOTA ORDINARIA: 6 (sei) per mille

ALIQUOTA RIDOTTA: 4 (quattro) per mille per l’ unità immobiliare nella quale il  soggetto passivo, ha la residenza anagrafica e per le relative pertinenze - per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, come previsto dagli art. 11 e 12 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., adottato con delibera del Consiglio comunale nr. 83 del 21.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALIQUOTA AGEVOLATA: 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari possedute dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma della Costituzione, concesse in uso gratuito a persone fisiche che in base alle risultanze anagrafiche, vi abbiano fissato la loro residenza, come stabilito con deliberazione del Consiglio comunale nr. 03 del 29.01.2004;

2.    di determinare la misura della detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8, 2’ comma del D.Lgs. Nr. 504/92 come segue:

a)      detrazione ordinaria EURO 103,29

b)      detrazione di EURO 155,00 per le seguenti categorie di soggetti passivi:

*soggetto passivo nel cui nucleo familiare anagrafico sono compresi quali conviventi uno o più disabili, con invalidità civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo. Nel caso in cui l’invalidità inizi a decorrere in corso d’anno l’agevolazione viene applicata in misura proporzionale alle mensilità di invalidità accertata.

* giovani coppie, che risultino coniugate al primo gennaio dell’anno di imposizione, proprietarie o titolari di altro diritto reale con riferimento alla sola abitazione principale e con le seguenti limitazioni di età : la somma dell’età dei coniugi  non deve superare i 70 anni e singolarmente ciascun coniuge non deve superare i 40 anni d’età. Tale condizione deve essere soddisfatta al primo gennaio dell’anno di imposizione.

3. di limitare  l’applicazione della detrazione di cui al comma 5) dell’art. 1 della Legge 24.12.2007 nr. 244 , pari all’1,33 per mille della base imponibile alle seguenti fattispecie :

-         a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e sue pertinenze.

-         b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

-         c) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

-         d) fattispecie prevista dall’art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992 per la casa coniugale non assegnata.

3. di dare atto che con tale determinazione di aliquote e detrazioni per abitazione principale, si prevede di ottenere un gettito complessivo almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato e cioè  EURO 1.795.000,00 (unmilionesettecentonovantacinque/ Euro) così suddiviso: Imposta comunale sugli Immobili anno 2008 Euro 1.630.880,00 – Minor gettitto derivante dall’applicazione della detrazione 1,33 per mille rimborsata : Euro 164.120,00.

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