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SI PROPONE
1. di adottare per l'anno d’imposta 2007 ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504 le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:
ALIQUOTA ORDINARIA: 6 (sei) per mille
ALIQUOTA RIDOTTA: 4 (quattro) per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare in cui hanno la residenza anagrafica ed adibita ad abitazione principale, per le pertinenze dell'abitazione principale e per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, come previsto dagli art. 11 e 12 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., adottato con delibera del Consiglio comunale nr. 83 del 21.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
ALIQUOTA AGEVOLATA: 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari possedute dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma della Costituzione, concesse in uso gratuito a persone fisiche che in base alle risultanze anagrafiche, vi abbiano fissato la loro residenza, come stabilito con deliberazione del Consiglio comunale nr. 03 del 29.01.2004;
2. di determinare la misura della detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 2’ comma del D.Lgs. Nr. 504/92 come segue:
a) detrazione ordinaria EURO 103,29
b) detrazione di EURO 155,00 per le seguenti categorie di soggetti passivi:
1. soggetto passivo nel cui nucleo familiare anagrafico sono compresi quali conviventi uno o più disabili, con invalidità civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo. Nel caso in cui l’invalidità inizi a decorrere in corso d’anno l’agevolazione viene applicata in misura proporzionale alle mensilità di invalidità accertata.
2. giovani coppie, che risultino coniugate al primo gennaio dell’anno di imposizione, proprietarie o titolari di altro diritto reale con riferimento alla sola abitazione principale e con le seguenti limitazioni di età : la somma dell’età dei coniugi non deve superare i 70 anni e singolarmente ciascun coniuge non deve superare i 40 anni d’età. Tale condizione deve essere soddisfatta al primo gennaio dell’anno di imposizione.
3. di dare atto che con tale determinazione delle aliquote e modifiche alla misura delle detrazioni per abitazione principale, si prevede di ottenere un gettito complessivo almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.