PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Delibera del Consiglio comunale n° 7 del 17/02/2011

omissis

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2011, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

   - aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

   - aliquota ridotta: 4,5 per mille per abitazione principale e sue pertinenze, con le ordinarie riduzioni e detrazioni previste dalla legge;

omissis

 

Il Consiglio comunale con atto n° 74 del 23/12/2009

ha stabilito che il versamento non è dovuto se l'imposta annua da versare è inferiore o pari a Euro 5,00.

 

COMUNE DI VILLA SANTINA (UDINE)

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ANNO 2011 

INFORMAZIONI PARTICOLARI 

¨  ALIQUOTE: (non variate rispetto al 2010)

- 5,5 aliquota ordinaria;

- 4,5 per abitazione principale e sue pertinenze.

¨  ESENZIONE: Immobili elencati all’art. 7 del D.Lgs. 504/92. Fabbricati adibiti ad abitazione principale di seguito indicati, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9):

a)     abitazione posseduta dal soggetto passivo dimorante;

b)     la casa coniugale non assegnata al soggetto passivo purché non proprietario o titolare di altro diritto reale su altro alloggio disponibile ubicato nel Comune;

c)     unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;

d)     abitazione concessa in uso gratuito o comodato a parenti fino al secondo grado;

e)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Parti integranti dell’abitazione principale sono le sue pertinenze. In presenza di più pertinenze, si considerano tali quelle che il contribuente dichiarerà al Comune entro il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2011.

¨  DETRAZIONE: € 103,29 per gli immobili di seguito indicati:

a)     Fabbricati adibiti ad abitazione principale (descritti alla voce ESENZIONE) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

b)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

c)     abitazione concessa in uso gratuito o comodato al coniuge separato e agli affini di primo grado. (In caso di comproprietà vedere art. 2, comma 6 e 7 del Regolamento comunale);

¨  RIDUZIONE: del 50% per i fabbricati fatiscenti dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

¨  TERRENI AGRICOLI: esenti.

¨  TERRENI EDIFICABILI: Verificare se i terreni di proprietà ricadono in zona edificabile. L’imposta va calcolata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2011.

¨  FABBRICATI ASSIMILABILI A RUDERI dichiarati tali dal Comune o dall’interessato con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il valore sarà quello del suo sito (intero mappale).

¨  VERSAMENTI: arrotondati all’euro e per importi superiori a € 5,00 devono essere effettuati con bollettino di c/c postale n° 88637897 intestato a: Equitalia F.V.G. S.p.A – Villa Santina-UD-ICI o, con carta di credito direttamente presso gli sportelli di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A., oppure tramite Mod. F24.

¨  Il contribuente che effettua versamenti anche per conto di altri contitolari deve comunicare al Comune per chi e per quali immobili versa.

¨  VARIAZIONI: il contribuente dovrà inoltrare al Comune la dichiarazione di variazione su modello ministeriale entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2011 solo nel caso in cui le variazioni non siano rilevabili dai dati catastali.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

IMPORTANTE: L’istanza di accatastamento o variazione dei fabbricati deve essere presentata all’Agenzia del Territorio di Udine entro 30 giorni decorrenti: per le nuove costruzioni, dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; per le variazioni, dal momento in cui esse si sono verificate.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia - ufficio di Tolmezzo- Tel. 0433.487711.