Con deliberazione del Consigluio comunale n° 4 del 16/02/2011 è stato confermato quanto già deliberato con Delibera del Consiglio comunale n° 2 del 24.02.2010

 

omissis 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1°) - per le motivazioni citate nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, di confermare per l'anno 2010 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui agli artt.6 e 18 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, determinandole come segue :

    * nella misura del 6,5‰ (seivirgolacinque per mille) l'aliquota ordinaria;

    * nella misura ridotta al 4,5‰ (quattrovirgolacinque per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nei casi previsti dal vigente regolamento comunale in materia;

 2°) - Di confermare la riduzione pari all’1‰ (uno per mille), alle aliquote di cui al sub. 1°) dell’Imposta comunale sugli immobili, di cui agli artt. 6 e 18 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504, per gli immobili soggetti ad interventi di cui all’art 31 della Legge 5.08.1978, n° 457, previo presentazione di apposita documentata istanza, da parte dei soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno e nel rispetto delle seguenti condizioni :

       * le opere previste dovranno essere munite di regolare nulla-osta comunale, sentito il parere della competente Commissione edilizia comunale;

       * dette opere dovranno comportare un miglioramento dell’aspetto estetico esterno dell’edificio;

       * i lavori dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal nulla-osta comunale ed eseguiti a perfetta regola d’arte, nonché accertati dall’Ufficio tecnico comunale;

       * la relativa spesa sostenuta dovrà essere regolarmente documentata e non dovrà essere inferiore a 2.000 Euro ai fini dell’ammissibilità ai benefici sopra citati.

        L’agevolazione di cui sopra avrà decorrenza dal periodo d’imposta successivo alla data di avvenuta ultimazione dei lavori ed accertamento della regolare esecuzione degli stessi ed avrà durata di anni 5 (cinque).

 3°) - Di confermare, altresì, per l'anno 2010, in € 103,29 (centotrevirgolaventinove), la detrazione prevista per le abitazioni principali.

 

omissis

 

COMUNE DI COMEGLIANS (UDINE)

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - ANNO 2011 

INFORMAZIONI PARTICOLARI

 

¨  ALIQUOTE: (invariate rispetto al 2010)

- 6,5 aliquota ordinaria;        

- 4,5 per abitazione principale e sue pertinenze;

- 1‰ di riduzione sulle aliquote deliberate per immobili soggetti ad intervento di cui all’art. 31 della L. 457/78 (per requisiti vedere testo delibera aliquote sul sito indicato a fondo pagina o presso il Comune).

¨  ESENZIONE: Per immobili elencati all’art. 7 del D.Lgs. 504/92 e per fabbricati adibiti ad abitazione principale di seguito indicati, con esclusione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9):

a)     Immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo dimorante;

b)     la casa coniugale non assegnata al soggetto passivo purché non proprietario o titolare di altro diritto reale su altro alloggio disponibile ubicato nel Comune;

c)     unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;

d)     abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado o in linea collaterale entro il terzo grado e da questi utilizzata come abitazione principale;

e)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato a soggetti diversi da quelli indicati nella lettera precedente e nella  lett. d) della voce DETRAZIONE;

Parti integranti dell’abitazione principale sono le sue pertinenze.

¨  DETRAZIONE: € 103,29 per gli immobili di seguito indicati:

a)     Fabbricati adibiti ad abitazione principale (descritti alla voce ESENZIONE) di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);

b)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

c)     abitazione concessa in uso gratuito ad affini entro il secondo grado e da questi utilizzata come abitazione principale (Se in comproprietà vedere art. 4, comma 2, del Regolamento comunale);

d)     abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio e a titolo di diritto reale d’uso o di superficie da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti occupata a titolo di locazione o comodato da soggetti diversi da quelli indicati nella lettera precedente e nella  lett. d) della voce ESENZIONE;

¨  RIDUZIONE: del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

¨  TERRENI AGRICOLI: esenti.

¨  TERRENI EDIFICABILI: Verificare se i terreni di proprietà ricadono in zona edificabile. L’imposta va calcolata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2011.

¨  VERSAMENTI: arrotondati all’euro e per importi superiori a € 4,00 possono essere effettuati con bollettino di c/c postale n° 88624366 intestato a: Equitalia F.V.G. S.p.A.-Comeglians-UD-ICI o direttamente presso gli sportelli di Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A., oppure tramite Mod. F24;                

Il contribuente che effettua versamenti anche per i contitolari deve informare il Comune per chi versa e per che cosa versa.

¨  VARIAZIONI: il contribuente dovrà presentare al Comune la dichiarazione di variazione su modello ministeriale entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2011 solo nel caso in cui le variazioni non siano rilevabili dai dati catastali.

                                                                                                                                                        

IMPORTANTE: L’istanza di accatastamento o variazione dei fabbricati deve essere presentata all’Agenzia del Territorio di Udine entro 30 giorni decorrenti: per le nuove costruzioni, dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati; per le variazioni, dal momento in cui esse si sono verificate.

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Fiscale della Comunità Montana della Carnia - Tel. 0433.487711, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00.