Richiamato il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n.504 con riferimento al Titolo I, dove si prevede l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

   Visti in particolare, gli artt.6 e 18 della citata norma;

  Richiamata la propria deliberazione 22.01.2004  n.49, esecutiva si sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'imposta, per l'anno 2004, come segue :

    * nella misura del 5‰ (cinque per mille) per gli immobili di proprietà di soggetti aventi residenza anagrafica nel Comune di Comeglians;

    * nella misura del 7‰ (sette per mille) per gli immobili di proprietà di soggetti privi di  residenza anagrafica nel Comune di Comeglians;

  Ritenuto di provvedere alla conferma dell'aliquota dell'imposta anche per l'anno  2005, così come sopra descritto;

  Visto l'art.1, comma 19,  della L.R. 11.12.2003, n.21 e successive modificazioni per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;

  Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

  Visto il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Tecnico espresso sotto il profilo tecnico;

  Visto il parere favorevole espresso dal responsabile dei servizi finanziari, espresso sotto il profilo contabile;

  Unanime, con separata votazione per quanto concerne il provvedimento ed in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del medesimo,

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

1°) - per quanto motivato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, di confermare per l'anno 2005 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui agli artt.6 e 18 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, come segue :

    * nella misura del 5‰ (cinque per mille) per gli immobili di proprietà di soggetti aventi residenza anagrafica nel Comune di Comeglians;

    * nella misura del 7‰ (sette per mille) per gli immobili di proprietà di soggetti privi di  residenza anagrafica nel Comune di Comeglians;

 

2°) - Di confermare la riduzione pari all’1‰ (uno per mille), alle aliquote di cui al sub. 1°) dell’Imposta comunale sugli immobili, di cui agli artt. 6 e 18 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504, per gli immobili soggetti ad interventi di cui all’art 31 della Legge 5.08.1978, n° 457, previo presentazione di apposita documentata istanza, da parte dei soggetti interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno e nel rispetto delle seguenti condizioni :

       * le opere previste dovranno essere munite di regolare nulla-osta comunale, sentito il parere della competente Commissione edilizia comunale;

       * dette opere dovranno comportare un miglioramento dell’aspetto estetico esterno dell’edificio;

       * i lavori dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal nulla-osta comunale ed eseguiti a perfetta regola d’arte, nonchè accertati dall’Ufficio tecnico comunale;

       * la relativa spesa sostenuta dovrà essere regolarmente documentata e non dovrà essere inferiore a 2.000 Euro ai fini dell’ammissibilità ai benefici sopra citati.

 

       L’agevolazione di cui sopra avrà decorrenza dal periodo d’imposta successivo alla data di avvenuta ultimazione dei lavori ed accertamento della regolare esecuzione degli stessi ed avrà durata di anni 5 (cinque).

 

3°) - Di confermare, altresì, per l'anno 2004, in   103,29 (centotrevirgolaventinove)), indistintamente per tutti i tipi di contribuente, la detrazione prevista per le abitazioni principali.

 

4°) -Di dare mandato al Sindaco per ogni adempimento inerente e conseguente la presente deliberazione, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art.18, commi 2 e seguenti, del citato D.Lgs. 504/92.

 

5°) - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 19,  della L.R. 11.12.2003, n.21 e successive modificazioni.