ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 3 DEL 22/2/2011

 

1.         di confermare, per l’anno 2011, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota relativa all'I.C.I., istituita con D.Lgs. n. 504/92;

2.    di confermare, per l’anno 2011, la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle categorie non esentate in € 130,00;

3.    di confermare, per l’anno 2011, l'aliquota agevolata all'1 per mille sul valore dell'area fabbricabile per i proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 449/97 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92 (il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro la data di scadenza del versamento a saldo I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del Comune apposita comunicazione);

4.    di confermare, per l’anno 2011, in € 258,00 la detrazione per l'abitazione principale di categoria non esentata limitatamente ai nuclei familiari con almeno 3 figli a carico, con riferimento al 1° gennaio del periodo d'imposta, il cui reddito familiare complessivo IRPEF, al netto della deduzione per abitazione principale, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non sia superiore a € 30.000,00 annui (il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro la data di scadenza del versamento a saldo I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del Comune apposita comunicazione e dimostrazione del reddito o dei redditi di cui sopra);

5.    di confermare, per l’anno 2011, in € 180,00 la detrazione per l'abitazione principale di categoria non esentata del soggetto passivo unico occupante, ultra sessantacinquenne e il cui reddito complessivo IRPEF, al netto della deduzione per abitazione principale, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superi € 7.700,00 annui (il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro la data di scadenza del versamento a saldo I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del Comune apposita comunicazione e dimostrazione del reddito di cui sopra);

6.    di confermare, per l’anno 2011, in € 258,00 la detrazione per l'abitazione principale di categoria non esentata del soggetto passivo in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a)    nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o più disabili, con invalidità civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche (A.S.S.) e tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

b)   con un reddito familiare complessivo IRPEF, al netto della deduzione per abitazione principale, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superiore a € 30.000,00 annui;

(il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro la data di scadenza del versamento a saldo I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del Comune apposita comunicazione, nonché dichiarazione sostitutiva attestante l’invalidità civile e dimostrazione del reddito di cui sopra);