COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA (UDINE)
Oggetto: I.C.I. 2005 – determinazione aliquota, agevolazioni e detrazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 132 del 18.12.2003, con la quale si provvedeva a determinare l'aliquota I.C.I. istituita con D.Lgs. n. 504/92 nella misura del 5,5 per mille per l’anno 2004;
Visto l’art. 10 della L.R. 25.1.2002, n. 3 che fissa il termine per l’adozione del bilancio di previsione da parte degli enti locali al 31 dicembre e, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall’approvazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Ritenuto di dover confermare, anche per l'anno 2005, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille e la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in € 130,00;
Ritenuto, altresì:
- di confermare l’aliquota I.C.I. agevolata all'1 per mille sul valore dell'area fabbricabile, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, come previsto dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 449 del 27.12.1997;
- di confermare, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, l'importo in € 258,00 quale detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai nuclei familiari con almeno 3 figli a carico, con riferimento al 1° gennaio del periodo d'imposta, il cui reddito familiare complessivo IRPEF, al netto della deduzione per abitazione principale, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non sia superiore a € 30.000,00 annui;
- di confermare l'importo in € 180,00 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, con oltre 65 anni di età il cui reddito complessivo IRPEF, al netto della deduzione per abitazione principale, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superi € 7.700,00 annui;
- di confermare, per l'anno 2005, l'importo in € 258,00 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% o affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92, il cui reddito familiare complessivo IRPEF, al netto della deduzione per abitazione principale, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non sia superiore a € 30.000,00 annui;
Dato atto che per effetto di tali agevolazioni si prevede una minore entrata pari a € 2.582,00, della quale si è già tenuto conto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2005;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, adottato con deliberazione consiliare n. 77 del 23.12.1998, ravvisato legittimo dal Comitato regionale di controllo di Udine il 25.1.1999 prot. n. 20022, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge n. 662/96;
Vista la Legge n. 449/97;
Visto il D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la L.R. n. 17/2004;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
- di confermare, per l'anno 2005, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota relativa all'I.C.I., istituita con D.Lgs. n. 504/92;
- di confermare, per l'anno 2005, la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in € 130,00;
- di confermare, per l'anno 2005, un'aliquota agevolata all'1 per mille sul valore dell'area fabbricabile per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 449/97 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/92 (il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto ICI, deve produrre all'ufficio tributi del Comune apposita comunicazione);
- di confermare, per l'anno 2005, l'importo in € 258,00 quale detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai nuclei familiari con almeno 3 figli a carico, con riferimento al 1° gennaio del periodo d'imposta, il cui reddito familiare complessivo IRPEF, al netto della deduzione per abitazione principale, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non sia superiore a € 30.000,00 annui (il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto ICI, deve produrre all'ufficio tributi del Comune apposita comunicazione e copia del reddito o dei redditi di cui sopra);
- di confermare, per l'anno 2005, l'importo in € 180,00 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, ultrasessantacinquenne e il cui reddito complessivo IRPEF, al netto della deduzione per abitazione principale, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superi € 7.700,00 annui (il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto ICI, deve produrre all'ufficio tributi del Comune apposita comunicazione e copia del reddito di cui sopra);
- di confermare, per l'anno 2005, l'importo in € 258,00 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
(il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto ICI, deve produrre all'ufficio tributi del Comune apposita comunicazione e copia del certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e copia del reddito o dei redditi di cui sopra);
- di inviare copia del presente atto al concessionario della riscossione;
- di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Circolare n. 3/DPF del 16.4.2003;
- di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. n. 17/2004.