OGGETTO: D.Lgs.30.12.1992 n. 504 – Determinazione aliquote ICI Esercizio 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, con il quale è stabilito che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali è contestuale alla data di approvazione del Bilancio di previsione, e che hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTA la L.R. n. 4 del 26.02.2001, art. 3, comma 51, che fissa il termine perentorio per l'adozione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali al sessantesimo giorno dall'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione e quindi entro il 21.02.2005 per l'esercizio 2005;
VISTO l'art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n.662, con il quale viene conferita agli enti locali la facoltà di diversificare l'aliquota I.C.I. con riferimento agli alloggi non regolarmente locati, e viene altresì stabilito che tale aliquota non può superare il 7 per mille;
RILEVATO che, alla luce della facoltà concessa ai Comuni dal sopra richiamato art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n.662, di diversificare le aliquote I.C.I., l'Amministrazione comunale, nell'intento di sensibilizzare le iniziative di promozione turistica, intende assoggettare gli alloggi regolarmente utilizzati per attività di "bed and breakfast" all'aliquota ordinaria del 5 per mille;
VISTA la Legge 09.12.1998, n.431, art. 2, comma 4, che dà facoltà ai Comune di deliberare una aliquota I.C.I. di misura inferiore al 4 per mille, in deroga alla L.662/1996, al fine di favorire la realizzazione dei contratti di locazione agevolati di cui alla Legge stessa;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTA la Legge 27.07.2000, n.212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
RITENUTO di mantenere per l'anno 2005 le stesse aliquote deliberate per l'anno 2004;
VISTI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1.- Di determinare per l'anno 2005 le aliquote I.C.I. di seguito indicate:
ALIQUOTA ORDINARIA
5‰*cinque per mille*
ALIQUOTA PER IMMOBILI NON LOCATI
7‰*sette per mille*
ALIQUOTA per immobili affittati con CONTRATTI AGEVOLATI (L.431/1998)
2‰*due per mille*
ALIQUOTA per alloggi utilizzati per regolare attività di BED & BREAKFAST
5‰*cinque per mille*
2.- Di stabilire che non vi è minor gettito I.C.I. dovuto a tali aliquote.
Con unanime e distinta votazione,
DE L I B E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 della L.R.21/2003.
OGGETTO: Determinazione detrazione I.C.I. per abitazione principale – anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n.504, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili, ed in particolare l'art. 8, comma 2, che definisce la detrazione di Euro 103,29 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
VISTO, altresì, l'art.8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, il quale stabilisce che tale detrazione può essere aumentata fino ad una misura massima di Euro 258,23.=
RITENUTO di mantenere tale detrazione per l'anno 2005 pari a quella stabilita per l'anno 2004 (Euro 103,29);
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, avente per oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTA la Legge 27.07.2000, n.212, recente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente, dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario;
CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1.- Di mantenere per l'anno 2005 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale pari a Euro 103,29.
2.- Di stabilire che non vi è minor gettito I.C.I..
Con separata, unanime votazione
D E L I B E R A
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1 della L.R. 21/2003.