1)      di fissare per l’anno 2008 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n° 504, e ss.mm.ii., come di seguito specificato:

·         4,0 fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze;

·         4,0 fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze concessi in uso gratuito come prima casa a parenti di primo grado in linea retta ivi residenti;

·         4,5 aree fabbricabili;

·         6,5 tutti i restanti fabbricati (2° casa di residenti e non, cat. “D”, ecc.);

·         7,0 fabbricati e relative pertinenze posseduti da cittadini italiani residenti all’estero;

 

2)      di fissare per l’anno 2008 la somma di Euro 104,00 quale detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del D.Lgs. n° 504/92;

 

3)      di determinare l’importo minimo dei versamenti, relativamente all’imposta in oggetto, pari alla somma di Euro 4,00;