DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 20.02.2010

- in vigore anche per il 2011 ai sensi art.1 co.169 L.296/2006 -

 

OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2010, detrazione prevista dall’art.8 del D.Lgs. 504/92 e valore aree fabbricabili ex D.Lgs. 446/97.

 

Proposta di deliberazione

 

Premesso che la Legge 23.10.1992, n. 421, all'art. 4, lett. a), ha istituito con decorrenza dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto e richiamato l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000, n.388 (legge finanziaria 2001) che recita “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”

RICHIAMATO l’art. 44 della L.R. 1/2006, così come modificato dall’art. 11 comma 20 della Legge Finanziaria regionale 2010 – L.R. 30.12.2009, n.24 – il quale dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;

Considerato che il bilancio regionale di previsione 2010 è pubblicato sul B.U.R. del 7 gennaio 2010 e che pertanto il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali in Friuli Venezia Giulia è il 21.2.2010;

Premesso che nell’anno 2009 erano state fissate l’aliquota ordinaria dell’I.C.I. nella misura del 6,8 (sei virgola otto) per mille, l’aliquota agevolata del 4,8 (quattro virgola otto) per mille per l’abitazione principale, la detrazione prevista dall’art.8 del D.Lgs. n.504/92 in euro 104,00 ed erano stati determinati per l’anno 2009 i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee, nelle misure di cui all’allegato “A” alla delibera di Consiglio Comunale n.4 del 9.1.2009;

Richiamato l’art. 42 comma 2 lettera f del D.Lgs. 267/00 che esclude dalle competenze consiliari la determinazione delle aliquote dei tributi;

Visto, peraltro, l’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296, che ha modificato l'art.6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, ponendo in capo al Consiglio Comunale la competenza in materia di fissazione delle aliquote ICI;

Tenuto conto del disposto dell’art. 77/bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito in L.133/2008, che sospende il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU;

Richiamato, per completezza, l’art.1 comma 169 della Legge 296/2006 che dispone la proroga automatica di anno in anno delle tariffe e delle aliquote dei tributi di competenza degli enti locali in caso di mancanza di nuova delibera;

Visti e richiamati l’art. 59 del D.Lgs. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in materia di I.C.I. e il vigente regolamento comunale I.C.I. che all’art.3 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio  delle aree fabbricabili site nel territorio comunale al fine di limitare il potere accertatorio del comune;

Verificato, anche alla luce di una recente delibera della Corte dei Conti Lombardia, che il blocco dei tributi su citato non si applica agli aumenti dei valori delle aree edificabili ex D.Lgs. 446/97;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.2.2010 con la quale l’organo esecutivo ha proposto di rivedere e aggiornare i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI come da allegato “A” al citato atto deliberativo,

 

si propone deliberare

 

1) di fissare per l’anno 2010 l’aliquota ordinaria per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6,8 (sei virgola otto) per mille e una aliquota agevolata per le abitazioni principali al 4,8 (quattro virgola otto) per mille;

2) di fissare in euro 104,00 la detrazione prevista dall’art.8 del D.Lgs. n.504/92;

3) di fissare per l’anno 2010, ai fini I.C.I. ex  D.Lgs. 446/1997, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee, nelle misure di cui all’allegato “A” della deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.2.2010;

4) di dichiarare all’unanimità, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.

 

PARERI

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/00 si esprime PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE.

 

                                                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

                                                                                                                                 rag. Maria Grazia D’ESTE

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

STANTE la proposta di deliberazione soprariportata e gli atti alla stessa allegati, ed avutane illustrazione dal SINDACO;

Cons. BIASUTTI: rinnovate le considerazioni sulle criticità finanziarie, si sofferma sugli aumenti dei valori proposti illustrandoli su base percentuale rispetto ai valori precedenti, ovvero sostenendo che l’aumento medio di tali valori si aggira tra il 75-80%.

Cons. Domenighini: avuto conferma che l’aumento del valore comporta un pagamento maggiore da parte del contribuente, desume che in passato si è favorito un pagamento inferiore.

SINDACO: la lettura in percentuale degli importi dei valori, che si propone alla approvazione, risultano meno intelleggibili rispetto all’analisi dei singoli importi proposti, ma letti in euro, come ad esempio, rispetto ai prezzi di mercato, il valore di €. 65 proposto per la zona residenziale dei nuclei storici o delle aree in zona C urbanizzata.

Cons. COMISSO Simone: condivide che “prima si pagasse poco”, ma ritiene che esprimere gli aumenti in percentuale rende comunque chiaro l’aumento e della necessità per il Comune di incassare.

Cons. Domenighini: palesa le proprie preoccupazioni sulla serenità del cittadino che si sente interrogarsi sul vero che si debbano spegnere le luci, che si debbano vendere beni.

SINDACO: necessita cominciare a fare economie, comunque allorquando si andrà ad approvare il bilancio si approfondiranno le diverse criticità.

Cons. BIASUTTI: sotto l’aspetto tecnico, rivedere il valore da porre a base del potere accertatorio, concorda. Non condivide un incremento dell’80%, eventualmente era da procedere con un aumento graduale.

SINDACO: riassumendo i punti della proposta di deliberazione, e in particolare i valori delle aree fabbricabili come da allegato sub A) al presente atto, dispone procedersi a votazione.

Presenti nr. 12 Votanti nr. 12;

CON VOTI favorevoli 8 contrari 4 (Comisso Simone, Biasutti, Domenighini, Maritan) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1)       di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge, unitamente alla “Determinazione valore aree fabbricabili ai fini ICI anno 2010”, di cui all’all. A) al presente atto;

2)      di dichiarare con voti favorevoli 8 contrari 4 (Comisso Simone, Biasutti, Domenighini, Maritan) resi con separata votazione, il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e s.m.e i.

 

MGL/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

COMUNE DI PRECENICCO - INFORMATIVA ICI 2011

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

PRIMA RATA E SECONDA RATA:

·         la prima rata, dovuta entro la scadenza del 16 giugno 2011, deve essere pari al 50% dell’importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente;

·         la seconda rata, dovuta entro la scadenza del 16 dicembre 2011, deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all’anno in corso, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.

E’ ammesso il versamento in una unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2011. In tal caso è necessario applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso.

Per i residenti all’estero è ammesso versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2011 con applicazione degli interessi nella misura del 3% (D.L. 23.1.1993, n. 16 art.1 comma 4-bis).

 

Versamenti da parte di contitolari: vengono considerati regolarmente effettuati purché l’ICI relativa all’immobile risulti totalmente assolta. L’agevolazione viene estesa anche agli usufruttuari e ai nudi proprietari, nonché tra il soggetto passivo d’imposta defunto in corso d’anno e gli eredi.

 

L’imposta va versata esibendo l’allegato bollettino presso:

1.gli Uffici Postali sul c.c.p. n. 11219599 intestato a Comune di Precenicco ICI Servizio Tesoreria, Piazza Roma, 22 Precenicco

2.il Tesoriere Comunale – Banca Popolare FriulAdria FILIALE DI PRECENICCO (in esenzione di spese)

ovvero a mezzo mod. F 24 come previsto dal D.L.223/06 convertito nella L. 248/06.

 

REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL TERMINE PREVISTO

 

L’Art.13 del D.Lgs.472/97, e successive modificazioni, consente al contribuente di regolarizzare il versamento spontaneamente qualora venga effettuato oltre i termini fissati, mediante il ravvedimento operoso. Se il tributo omesso viene regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento va applicata la sanzione ridotta pari al 3,0%. Se viene versato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore, va applicata una sanzione del 3,75%. In entrambi i casi va calcolato un interesse legale pari all’1,5%.

 

Il versamento:

 

INFORMAZIONI

 

Per ogni informazione l’Ufficio Tributi è aperto al pubblico nei seguenti giorni:

 

-         Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

-         Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

-         Telefono 0431/586456 – Fax 0431/589295

 

Informazioni dettagliate si trovano anche nel sito internet: www.comune.precenicco.ud.it

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2011

 

In riferimento a quanto indicato dall’art.1 del D.L. 27 maggio 2008 n.93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n.126 e dalla risoluzione n.01/DF del 04 marzo 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze si chiarisce quanto segue:

-          è ESENTE dall’imposta I.C.I. l’abitazione principale del soggetto passivo, cioè quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e che si identifica, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica. Ai fini dell’esenzione sono assimilate all’abitazione principale:

1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché non locata (art. 2 regolamento comunale)

2) l’abitazione concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (art. 2 regolamento comunale)

3) la casa coniugale del coniuge non assegnatario, nei casi previsti dall’art. 1 comma 3 D.L. 93/2008 e art.6 comma 3-bis D.Lgs 504/1992;

4) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 1 comma 3 D.L. 93/2008 e art.8 comma 4 D.Lgs. 504/1992.

 

Il soggetto passivo interessato alle agevolazioni di cui al punto 2) deve attestare annualmente la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante dichiarazione I.C.I. o dichiarazione sostitutiva, da consegnare all’Ufficio Tributi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il soggetto passivo di cui ai punti 1), 3) e 4) deve invece presentare dichiarazione I.C.I. che rimarrà valida fino a ulteriore dichiarazione modificativa.

 

-          SONO ESCLUSE DALL’ESENZIONE:

1) le abitazioni principali di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze;

2) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, come chiarito con Risoluzione n.12 del 5.6.2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per tale fattispecie continua ad applicarsi l’art. 2 del regolamento comunale che, richiamate le normative di riferimento, prevede l’applicabilità delle detrazioni previste dall’art.8 comma 2 del D.Lgs.504/92 e non anche dell’aliquota agevolata per le abitazioni principali (come riaffermato anche nella succitata risoluzione ministeriale 12/2008).

 

 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 20 febbraio 2010, ha confermato le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in vigore anche per l’anno 2011:

 

·                      Aliquota agevolata per abitazione principale (cat. A/1 – A/8 – A/9)………………… 4,80   per mille

·                      Aliquota ordinaria  ………………………………………………………………………….  6,80   per mille

·                      Detrazione per abitazione principale ……………………………………………………. €  104,00

   

PERTINENZE:

La risoluzione n.12/DPF Ministero Economia Finanze del 5.6.2008 chiarisce che l’esenzione prevista dal D.L. 93/2008 si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, seppur nei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento comunale.

Il regolamento ICI del Comune di Precenicco ha disposto l’estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali a tutte le pertinenze, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

Ne deriva che nel caso di abitazione principale esente, anche le pertinenze sono esenti, nel caso di abitazione principale non esente anche le pertinenze sono tassate. In quest’ultimo caso, le pertinenze dell’abitazione principale possono godere della detrazione prevista per la stessa se non interamente già utilizzata.

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI

 

A decorrere dall’anno 2008 è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art.3 bis del D.Lgs. 463/97 in materia di M.U.I. Permane l’obbligo dichiarativo in tutti gli altri casi, ad esempio quando intervengano modificazioni soggettive od oggettive riguardanti: TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI – AREE FABBRICABILI – RIUNIONE DI USUFRUTTO – IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA ALL’ASTA GIUDIZIARIA O NELL’AMBITO DI PROCEDURE FALLIMENTARI. Per l’elencazione completa si rimanda alle istruzioni allegate al modello ministeriale di dichiarazione .

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLE AREE FABBRICABILI

 

DENOMINAZIONE ZONA VARIANTE 2

DENOMINAZIONE ZONA VARIANTE 6

VALORE MEDIO

zone A0 - Aa

zone A0 - Aa

Euro 65,00

 

zone Ab-Ac-Ad

Euro 16,00

zona B1

zona B1

Euro 55,00

zona B1a

zona B0

Euro 55,00

zona B2

zona B2

Euro 25,00

zona BO

zona VP

Euro 10,00

zona per attrezzature e servizi

zona per attrezzature e servizi

Euro 10,00

zona C da urbanizzare

zona C da urbanizzare

Euro 25,00

zona C Urbanizzata

zona C Urbanizzata

Euro 60,00

zone D3 - D/H

zone D3 - D/H

Euro 30,00

zona G4

zona G4

Euro 15,00

Cantiere di Precenicco

Cantiere di Precenicco

Euro 20,00

Via dello Stella

Via dello Stella

Euro 20,00

Darsena di Precenicco

Darsena di Precenicco

Euro 20,00

Località Isolino

Località Isolino

Euro 10,00

Forte di Titiano

Forte di Titiano

Euro   6,00

 

Sterpo del Moro Lett.”A”

Euro   8,00

Sterpo del Moro Lett.”B”

Sterpo del Moro Lett.”B”

Euro   8,00

Sterpo del Moro Lett.”C”

Sterpo del Moro Lett.”C”

Euro   4,00

 

Si ricorda che la Legge 04.08.2006, n. 248 all’art. 36 comma 2 stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.