COMUNE DI PRECENICCO - INFORMATIVA ICI 2009

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

PRIMA RATA E SECONDA RATA:

·         la prima rata, dovuta entro la scadenza del 16 giugno 2009, deve essere pari al 50% dell’importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente;

·         la seconda rata, dovuta entro la scadenza del 16 dicembre 2009, deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative all’anno in corso, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.

E’ ammesso il versamento in una unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2009. In tal caso è necessario applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno in corso.

Per i residenti all’estero è ammesso versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2009 con applicazione degli interessi nella misura del 3% (D.L. 23.1.1993, n. 16 art.1 comma 4-bis).

 

Versamenti da parte di contitolari: vengono considerati regolarmente effettuati purché l’ICI relativa all’immobile risulti totalmente assolta. L’agevolazione viene estesa anche agli usufruttuari e ai nudi proprietari, nonché tra il soggetto passivo d’imposta defunto in corso d’anno e gli eredi.

 

L’imposta va versata esibendo l’allegato bollettino presso:

1.gli Uffici Postali sul c.c.p. n. 11219599 intestato a Comune di Precenicco ICI Servizio Tesoreria, Piazza Roma, 22 Precenicco

2.il Tesoriere Comunale – Banca Popolare FriulAdria FILIALE DI PRECENICCO (in esenzione di spese)

ovvero a mezzo mod. F 24 come previsto dal D.L.223/06 convertito nella L. 248/06.

 

REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI OLTRE IL TERMINE PREVISTO

 

L’Art.13 del D.Lgs.472/97, e successive modificazioni, consente al contribuente di regolarizzare il versamento spontaneamente qualora venga effettuato oltre i termini fissati, mediante il ravvedimento operoso. Se il tributo omesso viene regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento va applicata la sanzione ridotta pari al 2.5%. Se viene versato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore, va applicata una sanzione del 3%. In entrambi i casi va calcolato un interesse legale pari al 3%.

 

Il versamento:

 

INFORMAZIONI

 

Per ogni informazione l’Ufficio Tributi è aperto al pubblico nei seguenti giorni:

 

-         Lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30

-         Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

-         Telefono 0431/586456 – Fax 0431/589295

 

Informazioni dettagliate si trovano anche nel sito internet: www.comune.precenicco.ud.it

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2009

 

In riferimento a quanto indicato dall’art.1 del D.L. 27 maggio 2008 n.93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008 n.126 e dalla risoluzione n.01/DF del 04 marzo 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze si chiarisce quanto segue:

-          è ESENTE dall’imposta I.C.I. l’abitazione principale del soggetto passivo, cioè quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e che si identifica, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica. Ai fini dell’esenzione sono assimilate all’abitazione principale:

1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché non locata (art. 2 regolamento comunale)

2) l’abitazione concessa dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento in uso gratuito a parenti fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale (art. 2 regolamento comunale)

3) la casa coniugale del coniuge non assegnatario, nei casi previsti dall’art. 1 comma 3 D.L. 93/2008 e art.6 comma 3-bis D.Lgs 504/1992;

4) le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 1 comma 3 D.L. 93/2008 e art.8 comma 4 D.Lgs. 504/1992.

 

Il soggetto passivo interessato alle agevolazioni di cui al punto 2) deve attestare annualmente la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante dichiarazione I.C.I. o dichiarazione sostitutiva, da consegnare all’Ufficio Tributi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il soggetto passivo di cui ai punti 1), 3) e 4) deve invece presentare dichiarazione I.C.I. che rimarrà valida fino a ulteriore dichiarazione modificativa.

 

-          SONO ESCLUSE DALL’ESENZIONE:

1) le abitazioni principali di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze;

2) le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, come chiarito con Risoluzione n.12 del 5.6.2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per tale fattispecie continua ad applicarsi l’art. 2 del regolamento comunale che, richiamate le normative di riferimento, prevede l’applicabilità delle detrazioni previste dall’art.8 comma 2 del D.Lgs.504/92 e non anche dell’aliquota agevolata per le abitazioni principali (come riaffermato anche nella succitata risoluzione ministeriale 12/2008).

 

 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 09 gennaio 2009, ha confermato per l'anno 2009 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

 

·                      Aliquota agevolata per abitazione principale (cat. A/1 – A/8 – A/9)………………… 4,80   per mille

·                      Aliquota ordinaria  ………………………………………………………………………….  6,80   per mille

·                      Detrazione per abitazione principale ……………………………………………………. €  104,00

   

PERTINENZE:

La risoluzione n.12/DPF Ministero Economia Finanze del 5.6.2008 chiarisce che l’esenzione prevista dal D.L. 93/2008 si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale, seppur nei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento comunale.

Il regolamento ICI del Comune di Precenicco ha disposto l’estensione delle agevolazioni delle abitazioni principali a tutte le pertinenze, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

Ne deriva che nel caso di abitazione principale esente, anche le pertinenze sono esenti, nel caso di abitazione principale non esente anche le pertinenze sono tassate. In quest’ultimo caso, le pertinenze dell’abitazione principale possono godere della detrazione prevista per la stessa se non interamente già utilizzata.

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI

 

A decorrere dall’anno 2008 è definitivamente soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione I.C.I. di cui all’art.10, comma 4 del D.Lgs. 504/92. Permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art.3 bis del D.Lgs. 463/97. Per maggiori chiarimenti si rimanda alle istruzioni allegate al modello ministeriale di dichiarazione per l’anno in corso.

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLE AREE FABBRICABILI

 

DENOMINAZIONE ZONA VARIANTE 2

DENOMINAZIONE ZONA VARIANTE 6

VALORE MEDIO

zone Ao - Aa

zone Ao - Aa

Euro 35,00

 

zone Ab-Ac-Ad

Euro 13,00

zona B1

zona B1

Euro 31,00

zona B1a

zona B0

Euro 31,00

zona B2

zona B2

Euro 16,00

zona BO

zona VP

Euro   6,00

zona per attrezzature e servizi

zona per attrezzature e servizi

Euro   6,00

zona C da urbanizzare

zona C da urbanizzare

Euro 16,00

zona C Urbanizzata

zona C Urbanizzata

Euro 32,00

zone D3 - D/H

zone D3 - D/H

Euro 21,00

zona G4

zona G4

Euro 11,00

Cantiere di Precenicco

Cantiere di Precenicco

Euro 14,00

Via dello Stella

Via dello Stella

Euro 14,00

Darsena di Precenicco

Darsena di Precenicco

Euro 14,00

Località Isolino

Località Isolino

Euro   6,00

Forte di Titiano

Forte di Titiano

Euro   4,00

 

Sterpo del Moro Lett.”A”

Euro   6,00

Sterpo del Moro Lett.”B”

Sterpo del Moro Lett.”B”

Euro   6,00

Sterpo del Moro Lett.”C”

Sterpo del Moro Lett.”C”

Euro   2,00

 

Si ricorda che la Legge 04.08.2006, n. 248 all’art. 36 comma 2 stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.