ALIQUOTE 2011

 

Per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni sono le medesime dell’anno precedente:

 

ESENZIONE

Abitazione principale*(intendendosi per tale l’immobile in cui il proprietario o l’usufruttuario ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 destinate al servizio della stessa.

 

ALIQUOTA       4 

Per gli immobili classificati nei gruppi catastali

     - C1 (negozi e botteghe),

     - D2 (alberghi e pensioni),

siti nelle frazioni ed interamente posseduti da imprese commerciali.

 

ALIQUOTA       2,8 

Per gli immobili classificati nei gruppi catastali

-       D1 (opifici),

-       D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni),

-       C3 (laboratori per arti e mestieri),

di nuova costruzione (con dichiarazione di agibilità a far data dal 01.01.2008) interamente posseduti da imprese industriali e artigianali.

 

ALIQUOTA       5,8 ‰

Per

-       i terreni,

-       le aree fabbricabili,

-       le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento,

-       gli immobili che non rientrano nei casi di cui sopra.

 

*(Esclusivamente per l’abitazione principale A/1, A/8, A/9 - intendendosi per tale l’immobile in cui il proprietario o l’usufruttuario ha la residenza anagrafica -  e relative pertinenze C/6, C/2, C/7 destinate al servizio della stessa, si applica l’aliquota del 4‰ e la detrazione di euro 112,00.)

 

VERSAMENTO

 

L’ICI deve essere corrisposta mediante:

- versamento diretto al Comune tramite C/C postale n. 52302460 intestato a “COMUNE CODROIPO RISCOSSIONE ICI SERVIZIO TESORERIA” o

- versamento con modello di pagamento F24 , indicando il codice Comune C817

 

Il versamento non è dovuto qualora l’imposta annua totale dovuta per contribuente sia inferiore o uguale a € 10,00.

 

L'I.C.I. va versata in due rate:

-          1° rata (acconto, entro il 16 giugno) pari al 50% sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

-          2° rata (saldo, dal 1 al 16 dicembre) il resto dell’imposta dovuta per l’anno in corso.

E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata (entro il 16 giugno).

 

Aliquote approvate con delibera C.C. n. 12 del 04/02/2011