PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

     CITTA'   DI   CODROIPO

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  ALIQUOTE ANNO 2008

ALIQUOTA              4  

1)     Per l’abitazione principale, intesa come abitazione del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica;

2)   E’ applicabile anche:

-        all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-        all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;                                                                                                                                                         

-        alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3)  Per gli immobili classificati nel gruppo catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) di pertinenza dell’abitazione principale, destinati al servizio dell’abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell’abitazione principale;

 

ALIQUOTA              4  

Per gli immobili classificati nei gruppi catastali C1 (negozi e botteghe), D2 (alberghi e pensioni), siti nelle frazioni ed interamente posseduti da imprese commerciali;

 

ALIQUOTA  ORDINARIA             5,8

Per i terreni, le aree fabbricabili e gli immobili che non rientrano nei casi di cui sopra, per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, o le abitazioni all’interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico;

 

ALIQUOTA              2,8

per gli immobili classificati nei gruppi catastali D1 (opifici) D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) C3 (laboratori per arti e mestieri) di nuova costruzione (con dichiarazione di agibilità a far data dal 01.01.2008) interamente posseduti da imprese industriali ed artigianali;

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE           € 112,00

Si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unità di cui ai punti 1) e 2).

Se tale detrazione è superiore al dovuto per l’abitazione principale la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze di cui al punto 3).

Detrazione per abitazione principale per gli alloggi regolarmente assegnati dalle ATER.

Ulteriore detrazione - Ai sensi del D.L. n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), l’ulteriore detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo risulta pari al 1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 (in aggiunta alla detrazione stabilita di 112,00 euro). L’ulteriore detrazione, comunque non può superare 200,00 euro, e viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione solo quelle unità immobiliari per le quali il legislatore ha espressamente esteso la disciplina dell’abitazione principale (art. 8, comma 4, art. 6, comma 3bis del D.Lgs. n. 504/1992);

Nota bene:

Ai sensi dell’art. 3, commi 48 e 51, della Legge 662/96 ai fini I.C.I.:

1)               le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%;

2)               i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

Riscossione diretta mediante versamento su C/C postale n. 52302460 intestato a “COMUNE CODROIPO RISCOSSIONE ICI SERVIZIO TESORERIA”.

Il versamento non è dovuto qualora la somma sia inferiore o uguale a € 10,00 per anno.

Dal 2001 (art. 18 comma 1 della Finanziaria 2001) e dal 2007 (art. 37, commi 13 e 14, D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito nella Legge n. 248 del 04/08/2006) sono variate le modalità di versamento:

-        1° rata (acconto, entro il 16 giugno) pari al 50% sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

-        2° rata (saldo, dal 1 al 16 dicembre) il resto dell’imposta dovuta per l’anno in corso.

-        E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata (entro il 16 giugno).

 

Aliquote approvate con delibera C.C. n. 4 del 15/02/2008