CITTA'   DI   CODROIPO

 

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  ALIQUOTE ANNO 2007

 

ALIQUOTA              4  

1)     Per l’abitazione principale, intesa come abitazione del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica;

2)   E’ applicabile anche:

-        all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-        all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;                                                                                                                                                         

-        alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3)  Per gli immobili classificati nel gruppo catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) di pertinenza dell’abitazione principale, destinati al servizio dell’abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell’abitazione principale;

 

ALIQUOTA              4  

Per gli immobili classificati nei gruppi catastali C1 (negozi e botteghe) D2 (alberghi e pensioni) siti nelle frazioni ed interamente posseduti da imprese commerciali;

 

ALIQUOTA  ORDINARIA             5,8

Per i terreni, le aree fabbricabili e gli immobili che non rientrano nei casi di cui sopra, per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, o le abitazioni all’interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico;

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE           € 112,00

Si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unità di cui ai punti 1) e 2).

Se tale detrazione è superiore al dovuto per l’abitazione principale la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze di cui al punto 3).

Detrazione per abitazione principale per gli alloggi regolarmente assegnati dalle ATER.

 

Nota bene:

Ai sensi dell’art. 3, commi 48 e 51, della Legge 662/96 ai fini I.C.I.:

1)               le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%;

2)               i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

 

Riscossione diretta mediante versamento su C/C postale n. 52302460 intestato a “COMUNE CODROIPO

RISCOSSIONE ICI  SERVIZIO TESORERIA”.

Il versamento non è dovuto qualora la somma sia inferiore o uguale a € 10,00 per anno.

Dal 2001 (art. 18 comma 1 della Finanziaria 2001) e dal 2007 (art. 37, commi 13 e 14, D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito nella Legge n. 248 del 04/08/2006) sono variate le modalità di versamento:

-        1° rata (acconto, entro il 16 giugno) pari al 50% sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

-        2° rata (saldo, dal 1 al 16 dicembre) il resto dell’imposta dovuta per l’anno in corso.

-        E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata (entro il 16 giugno).