UFFICIO TRIBUTI |
1) Per l’abitazione principale, intesa come abitazione del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica;
2) E’ applicabile anche:
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3) Per gli immobili classificati nel gruppo catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) di pertinenza dell’abitazione principale, destinati al servizio dell’abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell’abitazione principale;
Per gli immobili classificati nei gruppi catastali C1 (negozi e botteghe) D2 (alberghi e pensioni) siti nelle frazioni ed interamente posseduti da imprese commerciali;
Per i terreni, le aree fabbricabili e gli immobili che non rientrano nei casi di cui sopra, per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, o le abitazioni all’interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico;
Si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unità di cui ai punti 1) e 2).
Se tale detrazione è superiore al dovuto per l’abitazione principale la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze di cui al punto 3).
Detrazione per abitazione principale per gli alloggi regolarmente assegnati dalle ATER.
Nota bene:
Ai sensi dell’art. 3, commi 48 e 51, della Legge 662/96 ai fini I.C.I.:
1) le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%;
2) i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.
Il versamento non è dovuto qualora la somma sia inferiore o uguale a € 10,00 per anno.
Dal 2001 (art. 18 comma 1 della Finanziaria 2001) e dal 2007 (art. 37, commi 13 e 14, D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito nella Legge n. 248 del 04/08/2006) sono variate le modalità di versamento:
- 1° rata (acconto, entro il 16 giugno) pari al 50% sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
- 2° rata (saldo, dal 1 al 16 dicembre) il resto dell’imposta dovuta per l’anno in corso.
- E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata (entro il 16 giugno).