IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)  ALIQUOTE ANNO 2005

 

ALIQUOTA               4

1) Per l’abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso Comune ove abitualmente dimora;

2) E’ applicabile anche:

-          all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-          all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;                                                                                                                                                        

-          alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-          agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale;

3) Per gli immobili classificati nel gruppo catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine e soffitte), C/7 (tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti) di pertinenza dell’abitazione principale, destinati al servizio dell’abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell’abitazione principale;

 

ALIQUOTA               4

Per gli immobili classificati nei gruppi catastali C1 (negozi e botteghe) D2 (alberghi e pensioni) siti nelle frazioni ed interamente posseduti da imprese commerciali;

 

ALIQUOTA               0,2

Per gli immobili già dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i quali sono stati effettuati interventi di recupero ad uso residenziale (certificato di agibilità o abitabilità a far data dal 01.01.1999);

 

ALIQUOTA               6

Per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento per un periodo superiore ai sei mesi continuativi in un anno; sono escluse dall’applicazione di tale aliquota le abitazioni all’interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico; qualora l’unità abitativa venga locata in corso d’anno deve essere presentata apposita comunicazione all’ufficio tributi;

 

ALIQUOTA               5,2

Per i terreni, le aree fabbricabili ed i fabbricati che non rientrano nei casi di cui sopra.

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                                      € 103,291

Si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unità di cui ai punti 1) e 2).

Se tale detrazione è superiore al dovuto per abitazione principale la parte rimanente va a detrazione del dovuto per le pertinenze di cui al punto 3).