PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

APPROVATE CON DELIBERA DI C.C. N. 9  - ALIQUOTE I.C.I. anno 2008

ALIQUOTA PREVISTA

CASI DI APPLICAZIONE

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 6 PER MILLE

 

- attività produttive e rispettive pertinenze;

- aree fabbricabili;

- fabbricati in fase di ristrutturazione o costruzione;

- fabbricati non compresi tra i casi sotto elencati;

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 6 PER MILLE

  con detrazione di € 103,29

 

 

Abitazioni e rispettive pertinenze a disposizione del contribuente purchè cittadino italiano residente all'estero e purchè non locata;

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 5 PER MILLE

 con detrazione di € 110,00

 

 

- abitazione principale e loro pertinenze ai sensi degli art. 52/53 del regolamento ICI;

- abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al II grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti), al coniuge, ancorché separato e agli affini entro il I grado (suoceri);

- abitazione posseduta da anziano o disabile, già ivi residente, che ha acquistato la residenza in un istituto di ricovero o sanitario permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- abitazione popolare (gestita dall'ATER) occupata da inquilino ivi residente;

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 5 PER MILLE

 senza detrazione

 

- abitazione locata a residenti e non e rispettive pertinenze;

- abitazioni adibite ad albergo diffuso e rispettive pertinenze;

- immobili strumentali ex rurali (art. 9, c. 3, D.L. 557/93, modific. con art. 2 DPR 139/98) che non siano divenuti abitazione o pertinenze delle stesse; in particolare si tratta di ex depositi attrezzi, magazzini, stalle.

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 5 PER MILLE

 con detrazione di € 140,00

 

-  abitazioni principali e loro pertinenze  ai sensi degli art. 52/53 del Regolamento ICI di proprietà di soggetti neo residenti per i primi due anni;

 

 

NOTE

 

La detrazione è unica per immobile

Si precisa inoltre che alle sopra citate detrazioni si aggiunge l’ulteriore detrazione introdotta dall’art.1, comma 5 della Legge 24.12.2007 n. 244 ( Finanziaria nazionale 2008) per le unità adibite ad abitazione principale, e pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino a concorrenza dell’imposta e, comunque per un importo non superiore a 200,00 euro.

 

Sono da considerarsi PERTINENZE (ai fini ICI) unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C6, C7 e C12 (garage o box o posto auto, soffitta o tettoia e cantina) collegate o nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale, solo se complementare del fabbricato principale, di fatto utilizzate come tali dallo stesso detentore dell'abitazione considerata principale. In ogni caso il numero di pertinenze assimilabili non può essere superiore a n. 3 unità.

 

Importo minimo € 10,00