ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N.   8      DEL  24.01.2006

 

ALIQUOTE I.C.I. anno 2006

 

ALIQUOTA PREVISTA

CASI DI APPLICAZIONE

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 6 PER MILLE

 

 

- aree fabbricabili

- fabbricati in fase di ristrutturazione o costruzione

- fabbricati non compresi tra i casi sotto elencati

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 6 PER MILLE

  con detrazione

 

 

Abitazioni e rispettive pertinenze a disposizione del contribuente purchè cittadino italiano residente all'estero e purchè non locata

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 5 PER MILLE

 con detrazione

 

 

- abitazione principale del contribuente ivi residente (di fatto ed anagraficamente) e rispettive pertinenze;

- abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al II grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti), al coniuge, ancorché separato e agli affini entro il I grado (suoceri);

- abitazione posseduta da anziano o disabile, già ivi residente, che ha acquistato la residenza in un istituto di ricovero o sanitario permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- abitazione popolare (gestita dall'ATER) occupata da inquilino ivi residente;

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA

 5 PER MILLE

 senza detrazione

 

- abitazione locata a residenti e non e rispettive pertinenze;

- attività produttive e rispettive pertinenze;

- abitazioni adibite ad albergo diffuso e rispettive pertinenze;

- immobili strumentali ex rurali (art. 9, c. 3, D.L. 557/93, modific. con art. 2 DPR 139/98) che non siano divenuti abitazione o pertinenze delle stesse; in particolare si tratta di ex depositi attrezzi, magazzini, stalle.

 

NOTE

 

Si precisa che la detrazione pari a € 103,29 è unica per immobile

 

Sono da considerarsi PERTINENZE (ai fini ICI) unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C6, C7 e C12 (garage o box o posto auto, soffitta o tettoia e cantina) collegate o nelle immediate vicinanze dell'abitazione principale, solo se complementare del fabbricato principale, di fatto utilizzate come tali dallo stesso detentore dell'abitazione considerata principale. In ogni caso il numero di pertinenze assimilabili non può essere superiore a n. 3 unità.