COMUNE DI ARTEGNA
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UFFICIO COMUNE TRIBUTI
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “FAEIT”
Prot. n.4489 Artegna, 30 maggio 2008
I.C.I. 2008
AVVISO AI CONTRIBUENTI
Con l’approssimarsi delle scadenze in materia di Imposta Comunale sugli immobili, si rendono note le modalità
di calcolo dell’Imposta:
•
aliquota ridotta: 4,6 per mille:- unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa residenti nel Comune;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in
istituto di ricovero o sanitario in modo permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso
gratuito a familiari;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e che non risultino locate;
- per l’unità immobiliare regolarmente assegnate dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale;
•
aliquota ordinaria: 5,8 per mille- altri immobili;
- immobili ad uso abitativo concessi dai titolari di diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale entro il secondo grado civile che abbiano residenza anagrafica negli stessi. Questo dovrà risultare da scrittura
anche privata di data antecedente al periodo d’imposta oppure da dichiarazione del proprietario dell’immobile attestante
l’assenso del comodato di data antecedente al periodo d’imposta da esibire all’Ufficio tributi;
•
aliquota 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo diverse dall’abitazione principale che risultino nonlocate per l’intero anno o per una frazione di esso superiore a mesi sei. Per la determinazione del periodo di
locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare
da atto scritto e registrato;
•
terreni agricoli: esenti da imposta;•
Abitazioni principali e relative pertinenze: esenti da imposta•
la scadenza per il pagamento della prima rata (acconto), è fissata per il 16 giugno;la scadenza per il pagamento della
seconda rata (saldo), fissata per il 16 dicembre;nel caso di versamento in
unica soluzione, il contribuente è tenuto ad un unico versamento entro il 16 giugno.•
i versamenti dovrranno essere effettuati sul CCP 88623434 intesto ad EQUITALIA UDINE SPAPer ogni informazione potete rivolgervi all’Ufficio Tributi del Comune (tel.0432-977847 lunedì pomeriggio,
mercoledì e venerdì mattina)
Il Responsabile
(dott.ssa Valentina Campiello)
Estratto della Delibera di Consiglio del N. 7 del 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione consiliare n. 47 del 20.12.2005 con la quale è stato approvato il Regolamento
per l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – modificato con deliberazione consiliare n.
16 del 20.06.2006 e con la deliberazione consiliare n. __ del 13.02.2008;
VISTO l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione
venga approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio
comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi
dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario;
VISTO che ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L.R. 26.02.2001, n. 4 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione è fissato al sessantesimo giorno dall’approvazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione e per quest’anno entro il 18.02.2008;
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine previsto per
deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale all’I.R.P.E.F. e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai
tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno
valenza a far data dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 156, della L. 296/06 che modifica l’art. 6, comma 1,
del D.Lgs. 504/92 le aliquote ICI devono essere stabilite dall’organo consiliare;
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare – per l’anno 2008 – le
tariffe in vigore per l’anno 2007 ed approvate con deliberazione di giunta comunale n. 163 del
14.12.2006;
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione introdurre ai sensi dell’art. 6, comma
6, del “Regolamento per l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” un’aliquota ridotta pari
allo 4,6 per mille per l’unità immobiliare regolarmente assegnate dagli Istituti regionali di Edilizia
Residenziale;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione
quadro “FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007 n. 323.
VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune
sottoscritta il 10.09.2007.
VISTO il decreto n. 41 del 04.10.2007 del Sindaco del Comune capofila di nomina del responsabile
dell’ufficio comune.
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come risulta dalle sottoscrizioni apposte sulla
proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed
approvato;
2. di confermare e approvare, per l’annualità 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli
immobili come di seguito:
a) aliquota ridotta: 4,6 per mille:
- unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche e soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che
acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario in modo permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato e che non risultino locate;
b) aliquota ordinaria: 5,8 per mille
- altri immobili;
- immobili ad uso abitativo concessi dai titolari di diritto reale sul bene in uso gratuito a
parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile che abbiano residenza anagrafica negli
stessi. Questo dovrà risultare da scrittura anche privata di data antecedente al periodo d’imposta
oppure da dichiarazione del proprietario dell’immobile attestante l’assenso del comodato di data
antecedente al periodo d’imposta da esibire all’Ufficio tributi;
c) aliquota 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo diverse dall’abitazione principale che
risultino non locate per l’intero anno o per una frazione di esso superiore a mesi sei. Per la
determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non
continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto e registrato;
d) terreni agricoli: esenti da imposta;
3. di confermare e approvare, per l’annualità 2008, la detrazione per le abitazioni principali di €
124,00;
4. di introdurre ai sensi dell’art. 6, comma 6, del “Regolamento per l'applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili” un’aliquota ridotta pari allo 4,6 per mille per l’unità immobiliare regolarmente
assegnate dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati;
Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03.