COMUNE DI ARTEGNA TEL. 0432/97.78.11

Medaglia d’oro al merito civile FAX 0432/97.78.95

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P.zza Marnico, 21 - 33011 ARTEGNA (UD) P.IVA 01071420309

UFFICIO COMUNE TRIBUTI

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “FAEIT”

Prot. n.4489 Artegna, 30 maggio 2008

I.C.I. 2008

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Con l’approssimarsi delle scadenze in materia di Imposta Comunale sugli immobili, si rendono note le modalità

di calcolo dell’Imposta:

aliquota ridotta: 4,6 per mille:

- unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a

proprietà indivisa residenti nel Comune;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in

istituto di ricovero o sanitario in modo permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso

gratuito a familiari;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello

Stato e che non risultino locate;

- per l’unità immobiliare regolarmente assegnate dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale;

aliquota ordinaria: 5,8 per mille

- altri immobili;

- immobili ad uso abitativo concessi dai titolari di diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o

collaterale entro il secondo grado civile che abbiano residenza anagrafica negli stessi. Questo dovrà risultare da scrittura

anche privata di data antecedente al periodo d’imposta oppure da dichiarazione del proprietario dell’immobile attestante

l’assenso del comodato di data antecedente al periodo d’imposta da esibire all’Ufficio tributi;

aliquota 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo diverse dall’abitazione principale che risultino non

locate per l’intero anno o per una frazione di esso superiore a mesi sei. Per la determinazione del periodo di

locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare

da atto scritto e registrato;

terreni agricoli: esenti da imposta;

Abitazioni principali e relative pertinenze: esenti da imposta

la scadenza per il pagamento della prima rata (acconto), è fissata per il 16 giugno;

la scadenza per il pagamento della seconda rata (saldo), fissata per il 16 dicembre;

nel caso di versamento in unica soluzione, il contribuente è tenuto ad un unico versamento entro il 16 giugno.

i versamenti dovrranno essere effettuati sul CCP 88623434 intesto ad EQUITALIA UDINE SPA

Per ogni informazione potete rivolgervi all’Ufficio Tributi del Comune (tel.0432-977847 lunedì pomeriggio,

mercoledì e venerdì mattina)

Il Responsabile

(dott.ssa Valentina Campiello)

Estratto della Delibera di Consiglio del N. 7 del 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione consiliare n. 47 del 20.12.2005 con la quale è stato approvato il Regolamento

per l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – modificato con deliberazione consiliare n.

16 del 20.06.2006 e con la deliberazione consiliare n. __ del 13.02.2008;

VISTO l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione

venga approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio

comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi

dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico finanziario;

VISTO che ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L.R. 26.02.2001, n. 4 il termine per la deliberazione

del bilancio di previsione è fissato al sessantesimo giorno dall’approvazione del bilancio annuale e

pluriennale della Regione e per quest’anno entro il 18.02.2008;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine previsto per

deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale all’I.R.P.E.F. e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai

tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno

valenza a far data dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 156, della L. 296/06 che modifica l’art. 6, comma 1,

del D.Lgs. 504/92 le aliquote ICI devono essere stabilite dall’organo consiliare;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare – per l’anno 2008 – le

tariffe in vigore per l’anno 2007 ed approvate con deliberazione di giunta comunale n. 163 del

14.12.2006;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione introdurre ai sensi dell’art. 6, comma

6, del “Regolamento per l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” un’aliquota ridotta pari

allo 4,6 per mille per l’unità immobiliare regolarmente assegnate dagli Istituti regionali di Edilizia

Residenziale;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione

quadro “FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007 n. 323.

VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune

sottoscritta il 10.09.2007.

VISTO il decreto n. 41 del 04.10.2007 del Sindaco del Comune capofila di nomina del responsabile

dell’ufficio comune.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come risulta dalle sottoscrizioni apposte sulla

proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed

approvato;

2. di confermare e approvare, per l’annualità 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli

immobili come di seguito:

a) aliquota ridotta: 4,6 per mille:

- unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche e soci di

cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che

acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario in modo permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato e che non risultino locate;

b) aliquota ordinaria: 5,8 per mille

- altri immobili;

- immobili ad uso abitativo concessi dai titolari di diritto reale sul bene in uso gratuito a

parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile che abbiano residenza anagrafica negli

stessi. Questo dovrà risultare da scrittura anche privata di data antecedente al periodo d’imposta

oppure da dichiarazione del proprietario dell’immobile attestante l’assenso del comodato di data

antecedente al periodo d’imposta da esibire all’Ufficio tributi;

c) aliquota 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo diverse dall’abitazione principale che

risultino non locate per l’intero anno o per una frazione di esso superiore a mesi sei. Per la

determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non

continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto e registrato;

d) terreni agricoli: esenti da imposta;

3. di confermare e approvare, per l’annualità 2008, la detrazione per le abitazioni principali di €

124,00;

4. di introdurre ai sensi dell’art. 6, comma 6, del “Regolamento per l'applicazione dell’imposta

comunale sugli immobili” un’aliquota ridotta pari allo 4,6 per mille per l’unità immobiliare regolarmente

assegnate dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati;

Con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03.