Estratto della deliberazione giuntale n. 163 del 14.12.2006 adottata dal Comune di Artegna in materia di aliquote ICI, detrazioni e riduzioni per l’anno di imposta 2007

 

D E L I B E R A

 

1. di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

         a) aliquota ordinaria 5.8 per mille;

            b) aliquota ridotta 4.6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze.

E’ fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al Comune i dati catastali delle pertinenze alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l’abitazione principale.

         c) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dall’abitazione principale che risultino non locate per l’intero anno 2007 o per una frazione d’anno superiore a sei mesi. Per la determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato.

Si intende in via generale per alloggio non locato l’abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo dell’imposta Comunale sugli Immobili.

Dalla fattispecie sopra descritta sono esclusi, e pertanto soggetti all’aliquota ordinaria, gli immobili ad uso abitativo concessi dai titolari del diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile, risultante da scrittura anche privata di data antecedente al periodo di imposta, oppure da dichiarazione del proprietario dell’immobile attestante l’assenso del comodato da data antecedente al periodo d’imposta che il cittadino dovrà esibire all’Ufficio, e nei quali gli stessi  abbiano la residenza anagrafica;

2. di elevare a Euro 124,00 l’importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 506/99.