ESTRATTO DELIBERA G.C. N° 15 DEL 04.02.2006
"OMISS"
RITENUTO di confermare per l’anno 2006 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore nell’anno 2005;
Visto l’art.53 comma 16 della legge 388/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/00,
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge
D E L I B E R A
1.- Di confermare per l’anno 2006 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
a)- aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
b)- aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c)- aliquota nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili.
2.- Di prendere atto di quanto disposto dall'art.3 della Legge n° 662/996, comma 55, punto 1 - primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art.8 del D.Lgs. 30.12.1992, n 504 (l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968, n° 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
4.- Di determinare la detrazione unica di Euro 104,00 sull’imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale, rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;
5.- Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6.- Di prendere atto delle modifiche apportate al D.Lgs. n° 504 dall'art.58 del D.Lgs. n° 446/97 relativamente all'art.3, secondo comma (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria);
7.- Di prendere atto che, ai sensi dell'art.58 D.Lgs. n° 446/97 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art.9 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art..11 delle Legge 9.1.1963, n° 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
8.- Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.17 c.12 della L.R.17/04.-