Estratto deliberazione G.C. n° 22 del 03.02.2005 avente per oggetto: “DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2005.-
La Giunta Comunale
Vista la Legge 23.10.1992, n° 421, contenente la delega al Governo per l'Istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
Visto il Titolo I° del D.Lgs 30.12.1992, n° 504 attuativo della delega;
Vista la Legge n° 662 del 23.12.1996;
Visto il D.Lgs. n° 446/97;
Visto Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili approvato con delibera C.C. n° 90 del 5.11.1998 e modificato con deliberazione C.C. n° 9 del 23.1.1999 ravvisate llegittime dal CO.RE.CO;
Dato atto che:
- presupposto dell'imposta è il possesso dei fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli - art.1, comma 2, del medesimo D.Lgs,;
- soggetti passivi sono, à sensi dell'art.3 del D.Lgs. n° 504 come modificato dall'art.58 del D.Lgs. n° 446/97, i proprietari degli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato e se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
- l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
VISTA la delibera della G.C. n° 17 del 28.01.2004 avente per oggetto“ Disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) – Determinazione aliquote per l’anno 2004”;
RITENUTO di confermare per l’anno 2005 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore nell’anno 2004;
Visto l’art.53 comma 16 della legge 388/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/00,
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge
D E L I B E R A
1.- Di confermare per l’anno 2005 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
a)- aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
b)- aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c)- aliquota nella misura del 6,5 per mille per le aree fabbricabili.
2.- Di prendere atto di quanto disposto dall'art.3 della Legge n° 662/996, comma 55, punto 1 - primo, secondo e terzo periodo che sostituisce l'art.8 del D.Lgs. 30.12.1992, n 504 (l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968, n° 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
4.- Di determinare la detrazione unica di Euro 104,00 sull’imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale, rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;
5.- Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6.- Di prendere atto delle modifiche apportate al D.Lgs. n° 504 dall'art.58 del D.Lgs. n° 446/97 relativamente all'art.3, secondo comma (relativi ai soggetti passivi ed alla determinazione della base imponibile in caso di locazione finanziaria);
7.- Di prendere atto che, ai sensi dell'art.58 D.Lgs. n° 446/97 punto 2, agli effetti dell'applicazione dell'art.9 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’art..11 delle Legge 9.1.1963, n° 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
8.- Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi art.1 comma 19 L.R. n°21/2003.-